Pubblichiamo le slides relative a quattro relazioni del convegno sula procedura di infrazione in materia di appalti, ringraziando sentitamente gli autori:
avv. Matteo Acquasaliente "L'aggiudicazione contemporanea per lotti separati e le offerte anormalmente basse"
Gli interventi di ristrutturazione edilizia rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) DPR 380/2001, che comportino aumento di unità immobiliari o di superfici utili, non sono più subordinati al rilascio del permesso di costruire. Con la conseguente inapplicabilità a tali ipotesi della fattispecie di reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) DPR 380/2001, anche retroattivamente ai sensi dell'art. 2, quarto comma, c.p.
Lo afferma la Cassazione penale.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune annullava d’ufficio l’ordinanza di rimozione dei rifiuti impugnata poiché ne riconosceva l’illegittimità.
Il TAR Veneto, preso atto dell’intervenuta autotutela, convertiva l’azione di annullamento del ricorrente in un’azione per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto (pacifica, poiché riconosciuta dalla P.A.) ai fini risarcitori, in applicazione dell’art. 34, co. 3 c.p.a.
Si segnala un’interessante precisazione di carattere processuale, compiuta dal TAR: il petitum di annullamento presuppone e contiene logicamente il petitum di accertamento dell’illegittimità dell’atto, cosicché il Giudice può pronunciarsi sul secondo (ai fini risarcitori), anche qualora in capo al ricorrente venga meno l’interesse alla pronuncia sul primo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il CUOA organizza un percorso di preparazione per l'accesso al corso-concorso per segretari comunali, 32 incontri, per 160 ore di formazione, nel periodo maggio-settembre 2019.
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Il T.A.R. di Potenza ha recentemente ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul momento determinante in cui nel privato può dirsi realizzata la piena conoscenza del provvedimento lesivo, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso giurisdizionale.
Alcuni privati avevano impugnato il 14.2.2019 il permesso di costruire rilasciato il 10.10.2018 dal Comune ad alcuni vicini per la ristrutturazione dell'immobile, sostenendone la tempestività, in quanto era stato loro consentito l'accesso agli atti solo il 3.1.2019.
Il Giudice potentino ha, di contro, dichiarato l'irricevibilità del ricorso, in quanto i ricorrenti avevano avuto la piena conoscenza della lesività dell'intervento già dall'approntamento del cantiere e dall'esposizione del relativo cartello, indicante la tipologia edilizia dei lavori e la data di inizio (26.10.2018).
Secondo il T.A.R., la decorrenza del termine decadenziale di impugnazione non implica la conoscenza piena ed integrale del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente la conoscenza o la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne possono evidenziare la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente. In particolare, ha ricordato il Giudice Amministrativo potentivo, richiamando dei precedenti del Consiglio di Stato, la “piena conoscenza” del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito la possibilità, per un Comune, di richiedere pareri facoltativi, a sua discrezione e a prescindere da un’espressa previsione normativa a riguardo: e questo in forza dell’art. 16 della l. n. 241/1990.
In particolare, non è contestabile la scelta di chiedere un parere facoltativo – e adeguarvisi – alla Polizia di Stato, se oggetto della richiesta è una valutazione relativa alla sicurezza dei cittadini (nel caso di specie, nella loro qualità di sciatori).
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha stabilito che il termine quinquennale della validità della V.I.A. non può venire sospeso, tanto più per ragioni non previste dalla legge, come la pretesa inerzia di altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'iter di approvazione del progetto assentendo.
Secondo il Giudice Amministrativo abruzzese, che pure ha avuto modo di censurare il fatto che l'operatore interessato nemmeno avesse depositato un'istanza di proroga, pur consentita dalla legge, la natura perentoria del termine di cui si discute è imposta dal principio per cui in materia ambientale, attraverso la predeterminazione della durata della valutazione di impatto ambientale, il legislatore ha inteso preservare la tutela del patrimonio ambientale, quale valore supremo di rilievo costituzionale, tenuto conto della sua vulnerabilità, nonché della possibile mutevolezza nel tempo delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio.
É stata così confermata la legittimità del provvedimento regionale con cui era stata archiviata una pratica autorizzativa di un impianto per la produzione di energia eolica, per decorso del termine massimo di durata della V.I.A., alla luce dei principi di cui sopra, a fronte dei quali è risultato irrilevante che il decorso del termine fosse dipeso da fatti non imputabili alla società richiedente.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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Il TAR Valle d’Aosta si è soffermato di recente sulla questione relativa a quali siano gli atti di una procedura ad evidenza pubblica impugnabili da parte del concorrente escluso dalla medesima.
Viene dapprima ribadito che, nel caso di avvenuta esclusione dalla gara, il soggetto economico deve in primo luogo – e vittoriosamente – contestare la propria mancata ammissione, per poi risultare legittimato a contestare (anche) gli esiti della procedura.
Il che non era quanto avvenuto nel caso di specie: in tale ipotesi, infatti, l’esclusione non era derivata da una mancanza dei requisiti del soggetto (che era stato invece ammesso), ma da una valutazione non positiva della propria offerta tecnica: da cui la possibilità di impugnare direttamente l’aggiudicazione.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Recentemente il TAR Liguria ha affrontato il problema di quando possa identificarsi la “ultimazione dei lavori”, ai fini della concessione del condono ex l. n. 326/2003.
Si ribadisce come l’art. 31 della l. n. 47/1985 (a cui la legge del 2003 sul condono edilizio fa rinvio), per le opere destinate alla residenza qualifica come ultimati gli edifici in cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Un orientamento costante della Corte di cassazione ritiene che l’atto del privato divenga sostanzialmente un atto pubblico, o comunque acquisisca data certa, dal momento in cui la P.A. attribuisce a tale atto il numero di protocollo.
Con lo sviluppo dell’informatica giuridica, la questione è stata di recente regolata anche dal d.P.C.M. 22 febbraio 2013.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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