L'avv. Bigolaro, che sentitamente ringraziamo, ci invia una lettera, che contiene una riflessione sul territorio, inviata ai suoi figli ( e con noi condivisa).
A parte l'incipit esistenzialista, per il resto non possiamo che essere d'accordo con lui.
L'articolo 43, comma 5, della L. n. 47/1985 stabilisce che "5. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie".
Il TAR Veneto che questo condono si riferisce agli edifici che abbiano raggiunto una certa fisionomia e non si applica al caso in cui i lavori si siano arrestati a una fase iniziale.
Nel caso esaminato i lavori abusivi sospesi consistevano in uno sbancamento, un disboscamento e nella realizzazione di una platea di cemento e di alcuni plinti (doveva essere costruito un residence).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto spiega perchè la L. 47/1985 non consente di sanare una lottizzazione abusiva.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Nel caso di specie, il Comune voleva avviare un procedimento per l’approvazione di un PUA, al solo fine di permettere ad una Parrocchia di rifare la facciata della chiesa.
Il TAR Cagliari ne è rimasto così contrariato da utilizzare e spiegare il cd. argomento della dissociazione: esso consiste nell’esaminare i requisiti di applicabilità di una disposizione normativa (fattispecie astratta) per individuare quelle eccezioni implicite che rendono la norma stessa inapplicabile ad alcuni casi concreti (fattispecie concreta), anche se la lettera della legge potrebbe di per sé legittimare la sussunzione della seconda nella prima.
Tale argomento sfrutta la miglior interpretazione delle norme, senza bisogno di dichiararle illegittime.
Alla luce di questo, il TAR ha ritenuto che, a prescindere dal dettato delle N.T.A. comunali, non si possa in alcun modo postulare la necessità di un PUA per un intervento di rifacimento della facciata di una chiesa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Cagliari ha offerto una pregevole disamina dell’istituto dell’affidamento del privato, in particolare distinguendo tra affidamento secondo correttezza/buona fede e affidamento legittimo.
Alla P.A. si applica questo secondo tipo di affidamento, perché non può essere assimilata ad un privato tenuto a “comportarsi bene” con la controparte: l’agire amministrativo deve essere valutato in termini di legittimità o meno, anche con riferimento ai principi generali.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Cagliari ha ricordato che la motivazione è un elemento fondamentale per valutare la legittimità del provvedimento amministrativo, tanto che essa non può essere integrata in sede giudiziale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Dopo una lunga attesa, è stato pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019 il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040)".
Il T.A.R. si sofferma sulle responsabilità che gravano sul c.d. proprietario incolpevole in caso di accertamento di un inquinamento risalente nel tempo causato da terzi soggetti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il privato si rivolgeva al Giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale (che si prescrive in cinque anni) causatogli dalla P.A., nel contesto di una pratica edilizia, ma il G.O. a distanza di anni dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A.
Il Comune, nel giudizio riassunto innanzi al TAR Palermo, ne approfittava per sollevare l’eccezione di intervenuta prescrizione.
Il TAR ha rigettato l’eccezione, poiché il processo innanzi al G.O., sebbene viziato dal difetto di giurisdizione, ha comunque dispiegato l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione a beneficio del privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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