Lo ha affermato il TAR Friuli Venezia Giulia: nel caso di specie, i ricorrenti avevano ricevuto un’intimazione da mezzo milione di euro per debiti relativi alle quote latte, prodromica all’esecuzione forzata ex art. 50, co. 2 d.P.R. 602/1973, ma non era stata allegata la relativa cartella di pagamento.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. chiarisce i soggetti che possono presentare un’istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Friuli-Venezia Giulia, in materia di smaltimento e bonifica di rifiuti, si è conformato all’orientamento prevalente della giurisprudenza, ribadendo il principio comunitario per il quale solo chi inquina paga.
Pertanto, nei casi di inquinamento che necessitano della bonifica dello stato dei luoghi, quest’ultima può essere richiesta solamente al responsabile dell’abuso (una volta accertato il nesso di causalità), e non invece al proprietario incolpevole dell’area inquinata. Costui potrà rispondere solo nel caso delle misure di precauzione, le quali non hanno funzione né sanzionatoria né ripristinatoria, e che quindi prescindono dall’accertamento del dolo o della colpa del soggetto.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il TAR Friuli Venezia Giulia ha spiegato che, ferme restando le competenze provinciali sui procedimenti ordinari di bonifica dei siti inquinati, non vengono meno in materia ambientale le regole generali sui provvedimenti indifferibili e urgenti adottabili dal Sindaco.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha di recente ribadito i principi in materia di licenza di porto d’armi, in particolare di un fucile ad uso caccia.
La P.A., in materia, dispone di un’ampia discrezionalità, potendo valutare accuratamente il fatto che ha portato alla revoca, sia relativamente alle caratteristiche materiali del medesimo, sia relativamente alle conseguenze che si possono trarre dallo stesso.
Peraltro, tutta la materia delle autorizzazioni di polizia relativamente alle armi è ispirata a criteri di particolare attenzione, non sussistendo, nell’ordinamento italiano, un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Recentemente il TAR Veneto si è soffermato sulle conseguenze dell’ordinanza di demolizione adottata nei confronti di un soggetto non materiale esecutore dell’abuso.
Dopo aver ribadito la natura reale della sanzione demolitoria, la quale deve essere applicata al soggetto nella disponibilità del bene abusivo (e, quindi, nella possibilità di ottemperare all’ordine della P.A.), il TAR si è concentrato sulla fase esecutiva della sanzione.
Pertanto, ha ricordato che al soggetto non responsabile dell’abuso è applicabile la disciplina emergente in seguito alla sentenza CEDU del 20.01.2009 (Su.Fo s.r.l. ed altri v. Italia), nonché alla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2015, che ha dichiarato illegittima la confisca urbanistica dell’immobile abusivo emessa nei confronti del soggetto non responsabile.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. si sofferma sul cambio d’uso urbanisticamente rilevante da attività produttiva a commerciale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato che i privati ammessi al contributo ministeriale per interventi su beni culturali ex artt. 35-36 Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) hanno diritto di accesso agli atti rispetto all’elenco degli aventi diritto al contributo, redatto e conservato presso gli uffici del Segretariato Regionale Veneto del MiBAC, così da poter capire quante persone ci sono prima di loro in lista e così stimare quando potranno ricevere l’erogazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha recentemente affrontato la questione della possibile inammissibilità di un ricorso per ottemperanza.
In particolare, in merito alla riscossione di crediti nei confronti della P.A. derivanti dalla condanna dello Stato per irragionevole durata del processo, ha sottolineato come, per poter richiedere l’esecuzione della sentenza avanti al giudice amministrativo, sia necessario rispettare quanto stabilito dall’art. 5-sexies, della l. n. 89/2001 (l. Pinto).
Pertanto, prima di procedere con il giudizio in ottemperanza, bisogna rilasciare all’Amministrazione debitrice una dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme portate a esecuzione, l’assenza di pendenze giudiziarie per il medesimo credito, l’ammontare (ancora) dovuto, e la modalità di riscossione prescelta.
Tale mancata comunicazione comporta l’inammissibilità del relativo giudizio, ex co. 7 del medesimo art. 5-sexies.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda in che termini si devono valutare le spese generali in una procedura ad evidenza pubblica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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