Il Consiglio di Stato ricorda che il principio di rotazione impone, di regola, di non invitare l’operatore uscente in caso di nuova procedura negoziata, salvo adeguata motivazione che giustifichi la scelta opposta; tale principio, però, non vale se la P.A. ricorre alle cd. procedure ordinarie: in tal caso, infatti, può partecipare alla gara anche l’operatore uscente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Si noti che, nel caso di specie, il privato si era rivolto al TAR perché così c’era scritto di fare nel provvedimento della Motorizzazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito la natura duplice dell’obbligo di contribuzione da una parte, e dello speculare obbligo di restituzione da parte del Comune, dall’altra.
Il Giudice Amministrativo ha in particolare sottolineato come la possibilità di restituzione degli oneri versati dipenda dal ricollegamento dei medesimi a un titolo edilizio ovvero a una convenzione urbanistica:
- nella prima ipotesi, il Comune deve sempre restituirli, se l’edificazione non ha luogo (e in caso di parziale edificazione, parziale dovrà essere la restituzione);
- nella seconda, invece, la possibilità di restituzione è ricollegata solamente allo scioglimento dell’accordo tra P.A. e privato. E questo poiché la convenzione urbanistica mantiene pur sempre la propria natura privatistica.
E quindi, aggiunge il TAR, posto che la mancata attuazione di una convenzione urbanistica lede un legittimo affidamento della P.A. al pagamento degli oneri, la conseguente richiesta di restituzione da parte del privato potrà venire formulata solo quale (sussidiaria) azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito che un Comune non ha l’obbligo di evadere l’istanza di annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo proveniente da un privato, costituendo il potere di autotutela una facoltà ampiamente discrezionale dell’ente.
Pertanto, non potendosi formare silenzio-rifiuto su tale istanza alla scadenza del termine, un eventuale ricorso avverso il silenzio instaurato dalla parte privata dovrà essere dichiarato inammissibile.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. stabilisce che il cd. principio di equivalenza opera ope legis e che esso trova applicazione sia con riferimento ai requisiti di ammissione sia alle specifiche tecniche per l’attribuzione dei punteggi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto si è recentemente occupato dei diversi gradi di tutela riferiti a un immobile vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004.
Ha rilevato, in particolare, che esistono vari livelli di tutela – tra loro cumulati – per immobili di tal genere inseriti in un centro storico: gli edifici così identificati, infatti, godono sia della protezione “statale” del Codice dei Beni Culturali, sia della protezione urbanistica dettata dagli strumenti pianificatori.
Nulla impedisce quindi a un Comune di estendere la tutela (di natura urbanistica) a zone specifiche del proprio territorio, creando una microzonizzazione ad hoc all’interno di ZTO già delimitate (nel caso di specie, il centro storico della città), con però due limiti: il primo funzionale, in quanto la disciplina urbanistica si articola per aree, e non per singoli beni; il secondo di competenza, che non può esondare nella materia di tutela del bene culturale, riservata allo Stato.
Inoltre, ha ricordato il TAR, la classe di intervento edilizio a cui potrà essere sottoposto l’immobile avente rilevanza culturale dovrà essere valutata dal Comune in modo da non snaturare la zona in cui l’immobile stesso è inserito. Questo perché l’aspetto dell’edificio incide sull’identità del centro storico de quo.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il TAR Veneto insegna che l'art. 878 del codice civile non impedisce di sopraelevare il muro del fabbricato in aderenza e che l'art. 873 non offre spunti per argomentare in senso opposto.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda i principi giurisprudenziali in materia di annullamento parziale del titolo edilizio.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Di recente è sorta una questione relativa alla commerciabilità o meno di un immobile che sia stato sottoposto alla c.d. “fiscalizzazione” ai sensi dell’art. 34, co. 2 d.P.R. n. 380/2001. Tale norma prevede la possibilità, per il privato proprietario di un immobile costruito in parziale difformità dal titolo, di pagare una sanzione pecuniaria, qualora non sia possibile la demolizione della parte abusiva senza compromettere quella assentita.
Il T.U. Edilizia, però, non prevede nel proprio corpus una norma che espressamente consenta a tali immobili, soggetti alla sanzione dell’art. 34, di poter essere immessi nel mercato e, quindi compravenduti tra privati.
Quid iuris, quindi?
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. Milano si sofferma sui noti principi giurisprudenziali che regolamentano la repressione delle opere abusive ed i connessi poteri del Comuni.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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