Nel caso di specie, un cittadino segnalava al Comune degli abusi edilizi realizzati da altro privato. Il Comune giungeva fino ad irrogare l’ordinanza di demolizione, poi rimaneva inerte.
Il TAR Veneto ha deciso che il cittadino segnalante può attivare l’azione avverso il silenzio inadempimento della P.A. ex art. 31 c.p.a.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Segnaliamo sul tema un interessante parere del Comitato consultivo della Avvocatura dello Stato.
Il parere prende le mosse da tre episodi accaduti nella sola Provincia di Genova, in cui i proprietari di terreni con evidenti problemi di dissesto geologico e relativo rischio di franamento su condomini e strade pubbliche sottostanti, nonché i titolari di appartamenti dichiarati pericolanti ed inabitabili, hanno rinunciato alle rispettive proprietà sul presupposto che i beni resisi vacanti siano acquisiti in proprietà dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c., con conseguente accollo in capo all’erario di tutti i costi necessari per le opere di consolidamento, demolizione e manutenzione relativi ai beni stessi.
L'Avvocatura suggerisce al Demanio di valutare se esperire l'azione di nullità di tali rinunzie.
Il TAR Veneto ha affermato che, dai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, discende un dovere di cooperazione della P.A. appaltante nei confronti dell’appaltatore: l’Amministrazione deve osservare tutti quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal generale dovere del neminem laedere, siano necessari affinché l’appaltatore possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio e appaiano idonei a preservare gli interessi di quest’ultimo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Una articolata sentenza del Consiglio di Stato esamina in modo approfondito il tema dei rapporti tra VIA e VAS, in relazione anche alle "condizioni ambientali".
La vicenda riguardava la realizzazione di una nuova pista a orientamento monodirezionale nell'aeroporto Vespucci di Firenze.
Secondo il TAR Toscana, che aveva accolto il ricorso, il progetto sottoposto a VIA “non conteneva quel grado di dettaglio minimo e sufficiente affinché il Ministero dell’Ambiente addivenisse ad una corretta valutazione di compatibilità ambientale, non essendosi individuati compiutamente le opere da realizzare”.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Segnaliamo su questa rilevante questione una sentenza del TAR Veneto.
Nel caso in esame, tra l'altro, il comune aveva notificato al proprietario l'ordine di demolizione non a mani, ma a mezzo del servizio postale, non nel luogo di residenza, ma in un altro comune, e non era neppure chiaro chi fosse e quale qualifica avesse il soggetto che aveva ricevuto la notifica.
Il comune non si è costituito e, quindi, non ha fornito al TAR elementi che consentissero di ritenere sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Molti privati che ricorrono avverso il titolo edilizio dei vicini contano che il termine di impugnazione di sessanta giorni decorra dall’avvenuto accesso agli atti.
Il Consiglio di Stato invece, ricordando che il termine decorre dalla piena conoscenza, ha affermato che:
- Ove si eccepisca l’impossibilità di edificare sull’area, oppure la violazione delle distanze, il termine decorre dall’inizio dei lavori;
- Ove si contesti il dimensionamento, la consistenza ovvero la finalità del manufatto da costruire, il termine decorre dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi.
I privati, perciò, hanno l’onere di promuovere il ricorso entro i suddetti termini: le ulteriore doglianze che dovessero emergere dall’ostensione degli atti potranno essere fatte valere in appositi motivi aggiunti.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La questione è molto controversa in giurisprudenza.
Nella sentenza in commento – ma se ne rinvengono diverse di segno opposto – il Consiglio di Stato ha affermato che la vicinitas è idonea ad integrare la legittimazione ad agire, ma poi il privato deve dimostrare anche l’interesse al ricorso, allegando che tipo di pregiudizio gli derivi dall’edificazione del confinante.
In chiusura, la sentenza osserva come anche altri ordinamenti europei richiedano la dimostrazione del temuto pregiudizio ai fini dell’ammissibilità del ricorso: la giustizia amministrativa conferma così la sua carica pretoria, se è vero che le Corti dialogano tra loro senza fermarsi alle rispettive legislazioni nazionali.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Palermo, dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, ha affermato che l’inadempimento all’ordine di demolizione ha natura di illecito istantaneo, non permanente, e che la relativa sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis d.P.R. 380/2001 si applica solo agli inadempimenti verificatisi in data successiva all’entrata in vigore della norma che ha introdotto tale sanzione (art. 17, co. 1, lett. q-bis d.l. 133/2014 conv. con modd. in l. 164/2014).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Valle d’Aosta, di recente, ha ribadito che un intervento di sistemazione di una caldaia deve considerarsi manutenzione ordinaria (e, dunque, attività edilizia libera), e non, invece, manutenzione straordinaria. In particolare poiché nel caso di specie da una parte, l’intervento si limitava ad un adeguamento tecnologico, e dall’altra non comportava alterazioni dell’edificio: non vi era dunque rilevanza urbanistico-edilizia.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Lo ha affermato il TAR Veneto: ciò vale anche se il rapporto principale – cui accede il rapporto di manleva – appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
Nel caso in esame il ricorrente imputava al comune l'inadempimento di una convenzione di un piano attuativo, con la richiesta di rimborso spese e risarcimento del danno, mentre il comune, che riteneva inadempiente il ricorrente, aveva escusso la fideiussione e il ricorrente chiedeva la restituzione di quanto pagato.
Il comune ha perso ed è stato condannato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti