La sentenza della Corte di Giustizia Europea del giorno 11 giugno 2020 dichiara l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi.
Nel caso di specie una fondazione era stata esclusa dal una gara per i servizi di ingegneria ed architettura relativa all’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico.
Si ringrazia l’arch. Fiorenza Dal Zotto, funzionario comunale, per la segnalazione.
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Di recente, il TAR Veneto ha ribadito che la CILA, anche in sanatoria, non ha natura provvedimentale: l’attività oggetto è libera e non è sottoposta a controllo sistematico da parte della P.A., contrariamente alla SCIA. I poteri dell’Amministrazione, quindi, sono quelli generali di vigilanza e di sanzione previsti dall’art. 27 T.U. Edilizia.
Eventuali atti anticipatori provenienti dall’Ente riguardo all’ammissibilità degli interventi comunicati hanno carattere meramente informativo e, dunque, natura di atti endoprocedimentali, e quindi i ricorsi avverso tali atti dovranno essere dichiarati inammissibili.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha spiegato gli innumerevoli motivi per cui, nel caso di specie, un PdC era stato illegittimamente annullato d’ufficio dal Comune.
Tra gli altri, il TAR ha ricordato che, se anche l’edificio oggetto di PdC viene realizzato in un’area di sedime parzialmente diversa da quella assentita, ciò non è motivo di illegittimità del PdC stesso, bensì sua variazione abusiva.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda come si applica il principio di cd. equivalenza del prodotto nelle gare pubbliche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 84 c.p.a.: il ricorrente che voglia rinunciare al ricorso al TAR deve notificare la sua intenzione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza (co. 3 art. cit.), ottenendo così l’estinzione del giudizio.
Se non rispetta questo adempimento, ma la sua volontà di rinuncia è inequivoca, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (co. 4 art. cit.).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Palermo ha ricordato che l’onere di fornire tale dimostrazione sta in capo al privato e che, allo scopo, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e i rilievi aerofotogrammetrici non sono affatto decisivi.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto, di recente, ha stabilito che il procedimento volto al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) non deve considerarsi avulso dalla possibilità di partecipazione del privato. Il contraddittorio diretto tra Amministrazione e privato richiedente, infatti, non è suscettibile di per sé a costituire violazione dei principii di correttezza e trasparenza, né a provare da solo l’avvenuto sviamento di potere, nemmeno se in tal modo si deroga alle disposizioni che prevedono il tramite del SUAP.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che anche la mera cementificazione e/o la realizzazione di un piazzale sono interventi edilizi che comportano la trasformazione del suolo, pur in assenza di un edificio stricto sensu inteso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie il Comune, in sede di riesame dell’AUA, ordinava ad una società che produce fertilizzanti organici di adottare gli accorgimenti tecnici necessari a contenere le “emissioni odorigene”.
La società impugnava l’ordinanza, salvo poi adeguarsi alle prescrizioni del Comune in corso di causa.
Il TAR Veneto ha spiegato perché, ciò nonostante, non si potesse pronunciare in questo caso la cessazione della materia del contendere, né l’improcedibilità del ricorso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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È frequente l’immagine della “casa di vetro” per descrivere l’attività amministrativa ideale, nella quale il cittadino attraverso l’accesso agli atti può conoscere nel modo più ampio la documentazione in possesso della P.A.
Se però una pratica, per esempio l'accertamento di un abuso edilizio, viene trasmessa alla Procura e diventa oggetto di indagini penali, come deve regolarsi il Comune?
L’art. 116 c.p.p. consente “il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti” delle indagini, ma la richiesta deve farsi al P.M., non all’Autorità amministrativa.
Leggendo in quest’ottica l’art. 24 l. 241/1990, l’accesso agli atti risulta escluso nei casi di “segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge” (co. 1, lett. a), nonché, previo regolamento governativo, “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza” dei terzi (co. 6, lett. d).
Si consideri anche l’art. 8 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (l’unico articolo del decreto sopravvissuto alle abrogazioni dal d.P.R. 184/2006), che permette di negare l’accesso agli atti “quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini” (co. 5, lett. c).
Da parte sua, la giurisprudenza oscilla tra due posizioni: la prima prevede che la P.A. neghi l’accesso agli atti e inviti il privato istante a rivolgersi al P.M. (cfr. sent. TAR Parma); la seconda sembra consentire l’accesso a determinati atti (cfr. sent. TAR Liguria).
Invero, a noi appare opportuno in questi casi un coinvolgimento della Procura della Repubblica.
Sembrano consigliabili due possibilità: o la P.A. richiede all’Autorità giudiziaria il nulla-osta al rilascio della documentazione richiesta dal privato; oppure si dovrà invitare il privato a chiedere direttamente alla Procura il nulla-osta per effettuare l'accesso agli atti in comune (o anche in Procura a quel punto).
In ogni caso, prima di rilasciare copia di quanto richiesto, la P.A. dovrà avvertire i controinteressati ex art. 3 d.P.R. 184/2006.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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