Enti senza scopo di lucro e servizi di architettura ed ingegneria
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del giorno 11 giugno 2020 dichiara l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi.
Nel caso di specie una fondazione era stata esclusa dal una gara per i servizi di ingegneria ed architettura relativa all’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico.
Si ringrazia l’arch. Fiorenza Dal Zotto, funzionario comunale, per la segnalazione.

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