Sulla G.U., serie generale n. 246 del 5 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020, recante: "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus".
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che in relazione agli atti e provvedimenti della P.A. in materia di amministrazione straordinaria di imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa permane una giurisdizione di legittimità del G.A. in presenza di interessi legittimi.
Ad esempio, si consideri la conformità dell’alienazione dei beni alle previsioni del programma autorizzato, l’adeguatezza della forma dell’alienazione rispetto alla natura del bene, la rispondenza della valutazione dell’azienda agli speciali criteri indicati dalla norma di riferimento, i criteri di scelta dell’acquirente dell’azienda.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie un padre, titolare di un’impresa individuale in centro storico di tornitura meccanica, trasformava la propria impresa in s.r.l. e la intestava alla figlia.
Il Comune emanava un’ordinanza di sospensione dell’attività, ritenendo tra le altre cose violata una norma delle N.T.A. comunali, secondo cui “all’interno delle zone A non sono consentite destinazione d’uso per l’insediamento di nuove officine meccaniche, di elettrauto, carrozziere e similari, né sono altresì consentiti subentri alle stesse attività che, allo scadere della licenza, dovranno essere trasferite in altri siti compatibili”.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha compiuto una disamina sulla nozione di “subentro” nell’attività produttiva.
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Il TAR Palermo ha aderito all’orientamento che interpreta più estensivamente il principio di equivalenza ex art. 68, co. 7 d.lgs. 50/2016, affermando che il riferimento negli atti di gara a specifiche tecniche non consente alla Stazione appaltante di disporre l’esclusione del concorrente che presenti una certificazione equivalente, laddove sia dimostrato che il prodotto offerto ha caratteristiche tecniche corrispondenti allo standard richiesto.
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Secondo il T.A.R. Veneto sì, anche se la facoltà non è espressamente prevista dall’atto bilaterale, perché è insita nel sistema delineato dalla l. n. 241/1990.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che in questi casi, ai sensi dell’art. 92, co. 3 d.lgs. 159/2011 (cd. Codice antimafia), la P.A. ha il dovere di revocare il contributo già erogato, con efficacia ex tunc, essendo in questa ipotesi l’interesse pubblico alla revoca in re ipsa.
Allo scopo, non è necessario che ricorrano i requisiti ex art. 21-quinquies l. 241/1990, perché tale forma di revoca ha natura diversa, ovvero discrezionale con efficacia ex nunc.
Il Consiglio ha anche specificato in che termini il privato possa trovare ristoro delle prestazioni che egli abbia già eseguito in favore dell’Amministrazione.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ribadito che il sindacato del G.A. sull’esercizio dell’attività valutativa da parte delle Commissioni giudicatrici non può sostituirsi a quello della P.A., in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione stessa sono manifestazioni dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo.
Tuttavia, per non incorrere nel rifiuto di giurisdizione, il G.A. è tenuto a scrutinare “l’essenza delle fondamentali censure tecniche” sollevate dal ricorrente.
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Il T.A.R. si sofferma sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto della revisione dei prezzi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il silenzio-assenso si forma esclusivamente se l’istanza risulta completa sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, i privati impugnavano l’ordinanza di demolizione spiccata dal Comune perché, tra le altre cose, essa veniva adottata dagli stessi funzionari responsabili di un diverso procedimento per cui i privati avevano in passato vinto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento, vicenda per la quale è tuttora pendente un ulteriore ricorso per il risarcimento del danno: i privati, perciò, ritenevano che i funzionari avrebbero dovuto astenersi dall’irrogare l’ordinanza di demolizione per conflitto d’interessi ex art. 6-bis l. 241/1990.
Il TAR Palermo ha rigettato l’eccezione, chiarendo che i pregressi o pendenti contenziosi con la P.A. non integrano un conflitto d’interessi e non possono comportare, di per sé, la violazione dell’art. 6-bis cit. e con essa l’illegittimità del provvedimento.
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