Il TAR Veneto ha spiegato che detta dichiarazione può essere presentata dal ricorrente fino a quando la causa è trattenuta in decisione e comporta l’obbligo per il Giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso, in virtù del principio dispositivo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che l’estinzione di una società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese comporta un fenomeno successorio in favore dei soci quanto ai beni e diritti non compresi nel bilancio di liquidazione, ma non quanto alle mere pretese o ai crediti incerti ed illiquidi, benché azionabili o azionati in giudizio.
Si deve perciò presumere che, con la cancellazione della società in pendenza di un giudizio amministrativo da essa promosso, il liquidatore abbia inteso rinunciare alla pretesa sub iudice, ancora incerta nell’an e nel quantum. Il ricorso diviene così improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, anche se uno dei soci è disposto a costituirsi quale successore processuale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. conoscere la domanda del pubblico dipendente in regime di impiego contrattualizzato volta al riconoscimento di un diritto di credito nei confronti della P.A. quale datrice di lavoro.
Il TAR ha anche offerto alcune considerazioni in rito sull’assenza, in capo alle parti del processo amministrativo, di un diritto al rinvio dell’udienza di discussione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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L'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti ha organizzato un webinar sulla piattaforma zoom il giorno giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 relativo al seguente seminario deontologico: “L’evoluzione della professione forense nell’era della rivoluzione informatica”. Durante l'evento verranno premiati i partecipanti all’ottava edizione del premio Enrico Guicciardi.
Il TAR Veneto ha posto principi utili in materia, a partire dall’art. 192 T.U. ambiente.
In premessa, il TAR ha ricordato che, ai sensi del successivo art. 244, l’ordinanza di bonifica è di competenza della Provincia e non del Comune.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Veneto pubblicata sul sito in data 18.06.2014, ha confermato la legittimità del diniego comunale che vietava l’ampliamento ed il cambio di destinazione d’uso con il cd. Piano Casa in zona D2 “artigianato di servizio e servizi alla viabilità” perché in contrasto con la normativa di zona.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato conferma che la decadenza dei lavori per mancato inizio/conclusione degli stessi si verifica ex lege per decorrenza dei termini. Di conseguenza, il provvedimento comunale che accerta ciò è un atto dovuto e ha natura meramente dichiarativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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- gli abusi edilizi non possono essere artificiosamente scomposti, qualora sussista un nesso teleologico tra le opere tale da renderli un tutto unitario ed illegittimo;
- la sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia richiede la cd. doppia conformità, perciò non è sufficiente la regolarità delle opere secondo il solo strumento urbanistico sopravvenuto;
- la cd. sanatoria postuma ai fini paesaggistici di competenza comunale ex art. 45-quater l.r. Veneto 11/2004 non può essere rilasciata per interventi che abbiano determinato l’aumento dei volumi e delle superfici;
- la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis T.U. edilizia, introdotta dall’art. 17 l. 164/2014, può applicarsi in caso di mancato adempimento dell’ordinanza di demolizione perfezionatosi dopo l’entrata in vigore della norma, anche per abusi realizzati in precedenza.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Campania ricorda che i termini processuali per depositare documenti, memorie e repliche, ovvero per richiedere l’udienza da remoto sono perentori.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la giurisdizione relativa all’ordinanza-ingiunzione di riscossione coattiva degli oneri, in quanto appartenente alla materia urbanistico-edilizia, appartiene al Giudice Amministrativo in quanto giurisdizione esclusiva. Il Testo Unico per la riscossione coattiva, infatti, non prevede in sé deroghe alle norme generali di ripartizione della giurisdizione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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