Il Consiglio di Stato (in una controversia in materia di pubblico impiego) ha affermato che a differenza dell’art. 2697 c.c., dall’art. 64, co. 1 c.p.a. si ricava una correlazione tra onere della prova e disponibilità della prova stessa. L’onere della prova sussiste nei limiti della disponibilità e non oltre. Il criterio di riparto dell’onere probatorio è individuato secondo un criterio flessibile ispirato al principio di vicinanza della prova, di modo che, qualora il privato ricorrente non sia nella disponibilità della prova, venga sollevato dal relativo onere, che verrà addossato sulla P.A., la quale dovrà depositare gli atti che siano nella sua disponibilità (art. 64, co. 3 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla competenza nella dichiarazione di pubblico interesse nel project financing comunale: osservazioni alla luce della sentenza TAR Lombardia, sez. I, Milano, 6 ottobre 2025, n. 3132.
Il TAR Salerno ha affermato che nella procedura di project financing ad iniziativa privata, la P.A. deve valutare le proposte progettuali in funzione dell’interesse pubblico perseguito. La presentazione di una proposta di progetto da parte del privato, titolare di una mera aspettativa di fatto, non comporta alcun obbligo in capo alla P.A. di principiare l’istruttoria volta a portare ad approvare detta proposta, neppure quando questa risulti tecnicamente adeguata e non necessitante di alcuna modifica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che la facoltà riconosciuta alla Stazione appaltante di limitare il numero di lotti a cui può partecipare o che possono essere aggiudicati a un solo offerente e di fissarne le relative condizioni è finalizzata a evitare che il medesimo operatore economico, singolarmente o in forma di raggruppamento, possa aggiudicarsi più di un certo numero di lotti, per consentire una più ampia partecipazione nella fase aggiudicativa e per evitare posizioni monopolistiche e concentrazioni di potere economico imputabili ad un unico centro di interesse nella fase esecutiva inerente al settore strategico delle pubbliche commesse.
In materia di pubblici affidamenti sia la joint venture di natura contrattuale, sia l’accordo di partenariato sono caratterizzati dal fatto che le imprese stipulanti (cd. ventures o partners) non perdono la loro individualità, né giuridico-formale, né economico-sostanziale, continuando a operare autonomamente nel mercato di riferimento, anche se comune ai contraenti. Nel caso di joint venture, tale autonomia viene meno rispetto al cd. business target, ovvero l’obiettivo in vista del quale l’accordo è stipulato, che ne condiziona anche la durata (in genere limitata nel tempo) e rispetto al quale vengono previsti reciproci diritti ed obblighi.
L’accordo fra due imprese volto a prevedere reciproche collaborazioni, non vincolanti né esclusive, mediante l’eventuale affidamento in subappalto di lavori acquisiti da una delle due imprese all’altra, o la partecipazione congiunta a future gare in forma di associazione temporanea di imprese sono assimilabili ad un accordo di partenariato e non a una joint venture. Lo stesso non dà luogo ad un collegamento fra imprese quale tipizzato dall’art. 2359 c.c. L’accordo di partnership non è sintomatico di una realtà imprenditoriale unica, ma dimostra invece proprio l’opposto, essendo confermata l’alterità soggettiva delle imprese dall’accordo finalizzato ad avviare iniziative di cooperazione sul territorio.
La limitazione dei lotti aggiudicabili a un solo offerente è estesa alle situazioni in cui l’offerta, pur formalmente imputabile a distinti operatori economici, deve essere considerata unica, in quanto imputabile ad un solo offerente sostanziale, ossia un’organizzazione economica operante, a guisa di grande player di mercato, in forma di holding, dovendosi fare riferimento alla nozione di “unico centro decisionale”, già presente come causa di esclusione nell’art. 80, co. 5, lett. m d.lgs. 50/2016.
Due imprese, autonomamente operanti nel mercato di riferimento, legate da un rapporto di partenariato (finalizzato alla partecipazione congiunta a future gare in ATI o all’affidamento in subappalto all’una di lavori aggiudicati all’altra), quando una delle due sia rimasta estranea alla partecipazione ed aggiudicazione di uno dei due lotti in contestazione di una gara divisa in lotti, non versano in una situazione di collegamento tale da poter essere considerate operatore economico unico, ai fini dell’esclusione comminata dalla clausola del bando di gara all’operatore economico che, presente in qualsiasi modalità tra i concorrenti di un lotto, abbia presentato offerta anche per un altro lotto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il concorrente dichiarava sia nella documentazione amministrativa, come requisito di capacità tecnico-professionale, sia nell’offerta tecnica, come elemento significativo della propria capacità di realizzare la prestazione, lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria opere a verde stradale in favore di un altro committente. A sostegno di tale dichiarazione, produceva copia del certificato di ultimazione dei lavori che però, nell’ambito dell’attività di verifica circa il possesso dei requisiti, veniva disconosciuto dal committente originario.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 94 d.lgs. 36/2023 non contempla (più) tra le cause di esclusione automatica, una fattispecie normativa assimilabile a quella del previgente art. 80, co. 5, lett. f-bis d.lgs. 50/2016. La presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in gara rileva ai fini dell’integrazione dell’“illecito professionale grave”, ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. e d.lgs. 36/2023, alle sole condizioni dettate dal successivo art. 98, co. 2, verificandosi la situazione di cui allo stesso art. 98, co. 3, lett. b, che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito “informazioni false” suscettibili di influenzare le decisioni della Stazione appaltante.
In presenza di una falsa dichiarazione, i profili soggettivi dell’illecito professionale dell’operatore economico rilevano se ritenuti tali da comprometterne l’affidabilità o l’integrità nei rapporti con la Stazione appaltante, mentre la condizione soggettiva, di dolo o colpa grave dell’operatore economico, è autonomamente rilevante soltanto ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico da parte dell’ANAC, all’esito del procedimento che l’Autorità deve condurre dopo la segnalazione effettuata dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 96, co. 15 d.lgs. 36/2023.
In materia di appalti, della falsità commessa dal dipendente della società offerente in sede di presentazione dell’offerta ne risponde la medesima società, in applicazione dell’art. 2049 c.c., in quanto ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l’esecuzione delle incombenze affidategli - costituente il presupposto per la configurabilità di tale responsabilità - occorre che la sua condotta costituisca il normale sviluppo dell’esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di sequenze ed eventi connessi all’ordinario espletamento delle stesse. Ciò non è escluso dalla degenerazione o dall’eccesso nel loro esercizio, determinati dall’abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante nel corso della procedura di gara sono ammissibili, purché non modifichino la disciplina dettata per il suo svolgimento, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva.
I chiarimenti non sono invece ammissibili allorquando, mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa o maggiore o minore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati: i chiarimenti auto-interpretativi della Stazione appaltante non possono né modificarle né integrarle, assumendo le previsioni della legge di gara carattere vincolante per la commissione giudicatrice.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato spiega che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante: insomma valgono i fatti, non le opinioni.
Le valutazioni del verbalizzante sono liberamente valutabili dal giudice.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990, dopo il decorso del termine di 30 giorni, il potere inibitorio si estingue e la P.A. può intervenire nel termine massimo di 12 mesi solo in presenza delle condizioni richiamate per l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. In tali casi, decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, il potere che residua postula, quindi, non solo l’accertamento della carenza dei presupposti legittimanti la SCIA, ma anche valutazioni di natura discrezionale in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico, da valutarsi comparativamente con i contrapposti interessi. Ne deriva che la P.A., nel respingere la richiesta di autotutela, può opporre l’assenza di un interesse pubblico attuale e concreto a sua giustificazione o che tali ragioni sono recessive rispetto all’affidamento nel frattempo maturato da chi ha iniziato l’attività.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che nell’ipotesi di scadenza della lottizzazione si riespande l’originario ius aedificandi con i caratteri primigeni: la scadenza dei relativi piani implica dunque la riappropriazione, da parte del Comune, dei suoi poteri d’ordinamento e di gestione del territorio, con il connesso obbligo dei proprietari dei singoli lotti inedificati, insistenti nel comprensorio di un piano di lottizzazione ormai scaduto, al pagamento degli oneri di urbanizzazione, qualora la concessione edilizia sia assentita in via del tutto autonoma da tale programma costruttivo.
Si segnala che la questione è controversa in giurisprudenza, anche in seno allo stesso TAR Veneto: si veda, per esempio, la sentenza in senso opposto pubblicata su Italiaius in data 14 ottobre 2025.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha annullato un’ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate sopra una strada asseritamente comunale, poiché, a fronte della pacifica circostanza per la quale la strada non è più ricompresa nell’elencazione delle strade comunali, il provvedimento impugnato non recava alcuna specifica motivazione che consentisse di spiegare come il Comune avesse ritenuto che la stessa fosse stata effettivamente interessata dalla realizzazione di opere abusive da parte del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti