Il TAR Napoli ha affermato che l’art. 208, co. 6 d.lgs. 152/2006, cd. codice dell’ambiente, attribuisce all’autorizzazione a realizzare un impianto di recupero rifiuti il valore di dichiarazione di pubblica utilità «ove occorra», cioè se e in quanto per realizzarlo siano stati debitamente previsti espropri. La norma non intende invece attribuire alla Regione il potere di procedere a espropri indiscriminati.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che costituiscono clausole immediatamente escludenti, tali da imporre l’immediata impugnazione della lex specialis, quelle clausole suscettibili di precludere ab initio la partecipazione alla procedura, perché fissano requisiti eccessivamente stringenti o sproporzionati, o impongono oneri inesigibili, o rendono di fatto impossibile la formulazione di un’offerta. Sono, invece, semplicemente “penalizzanti” - e vanno impugnate in uno al provvedimento di aggiudicazione - quelle clausole che risultano lesive della par condicio o tali da avvantaggiare alcuni concorrenti.
La presentazione della domanda di partecipazione alla gara costituisce un atto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione delle clausole del bando ritenute lesive in via diretta, in quanto volta all’evidenziazione dell’interesse concreto ed attuale a ricorrere di un soggetto che altrimenti rimarrebbe indifferenziato portatore di un interesse non qualificato e non giuridicamente rilevante alla legalità e correttezza dell’azione amministrativa. Tale regola generale subisce una deroga nell’ipotesi: dell’impugnazione di una clausola immediatamente espulsiva o escludente; della contestazione di una gara che non avrebbe dovuto essere iniziata, dal momento che il ricorrente vanta un titolo che lo legittima alla proroga del precedente affidamento o al conseguimento di un affidamento diretto; dell’impossibilità di partecipare alla gara per assenza di pubblicità o per esiguità dei termini di presentazione delle domande; della contestazione di una gara mancata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile; la previsione di cui all’art. 182, co. 2 c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
Nel caso in esame la procura era nulla perchè rilasciata all'esyero e non nel territorio nazionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che nel procedimento di concessione di beni del demanio idrico, l’Amministrazione procedente, ove intervengano modifiche della disciplina regolamentare regionale nel corso dell’istruttoria, ha l’obbligo di consentire al richiedente l’adeguamento della documentazione ai nuovi requisiti normativi, assegnando un congruo termine per l’integrazione. Il principio del soccorso istruttorio, espressione del dovere di collaborazione e buona fede tra P.A. e privati (art. 1, co. 2-bis e art. 6 l. 241/1990), impone di evitare il rigetto per mere carenze formali, quando sia possibile colmare le lacune documentali senza sacrificare l’interesse pubblico.
Il parere negativo del Comune, reso nell’ambito della conferenza di servizi convocata per il rilascio di una concessione demaniale, deve contenere una motivazione circostanziata e riferita a puntuali disposizioni urbanistiche e paesaggistiche. È illegittimo il parere che si limiti ad affermare genericamente il contrasto dell’intervento con i vincoli urbanistici o paesaggistici vigenti, senza indicare le specifiche norme di piano o di regolamento violate.
È illegittimo il provvedimento con cui l’Autorità procedente neghi la concessione demaniale limitandosi a recepire il parere comunale negativo, senza svolgere una autonoma e complessiva valutazione degli interessi coinvolti.
La motivazione per relationem è ammissibile solo se l’Amministrazione procedente dimostri di avere fatto proprie, previa verifica critica, le ragioni contenute nell’atto richiamato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Con il decreto del Direttore generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 settembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 246 del 22.10.2025), sono stati approvati gli aggiornamenti, relativi all’anno 2025, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.
Il TAR Palermo ha affermato che spetta al G.O. il ricorso avverso gli atti dell’organo straordinario di liquidazione del Comune in stato di dissesto finanziario con i quali viene formulata una proposta transattiva ex art. 258 TUEL senza riconoscimento del privilegio previsto dagli artt. 2745 ss. c.c. per crediti di lavoro dipendente.
La controversia relativa al mancato riconoscimento della natura privilegiata di un credito da parte dell’organo straordinario di liquidazione del Comune in stato di dissesto finanziario verte su una posizione giuridica soggettiva che assume la qualificazione di diritto soggettivo, sicché residua una mera attività interpretativa di norme e non un sindacato sull’esercizio di un potere di scegliere se riconoscere o meno la natura privilegiata del credito, con conseguente giurisdizione del G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato (in una controversia in materia di pubblico impiego) ha affermato che a differenza dell’art. 2697 c.c., dall’art. 64, co. 1 c.p.a. si ricava una correlazione tra onere della prova e disponibilità della prova stessa. L’onere della prova sussiste nei limiti della disponibilità e non oltre. Il criterio di riparto dell’onere probatorio è individuato secondo un criterio flessibile ispirato al principio di vicinanza della prova, di modo che, qualora il privato ricorrente non sia nella disponibilità della prova, venga sollevato dal relativo onere, che verrà addossato sulla P.A., la quale dovrà depositare gli atti che siano nella sua disponibilità (art. 64, co. 3 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla competenza nella dichiarazione di pubblico interesse nel project financing comunale: osservazioni alla luce della sentenza TAR Lombardia, sez. I, Milano, 6 ottobre 2025, n. 3132.
Il TAR Salerno ha affermato che nella procedura di project financing ad iniziativa privata, la P.A. deve valutare le proposte progettuali in funzione dell’interesse pubblico perseguito. La presentazione di una proposta di progetto da parte del privato, titolare di una mera aspettativa di fatto, non comporta alcun obbligo in capo alla P.A. di principiare l’istruttoria volta a portare ad approvare detta proposta, neppure quando questa risulti tecnicamente adeguata e non necessitante di alcuna modifica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che la facoltà riconosciuta alla Stazione appaltante di limitare il numero di lotti a cui può partecipare o che possono essere aggiudicati a un solo offerente e di fissarne le relative condizioni è finalizzata a evitare che il medesimo operatore economico, singolarmente o in forma di raggruppamento, possa aggiudicarsi più di un certo numero di lotti, per consentire una più ampia partecipazione nella fase aggiudicativa e per evitare posizioni monopolistiche e concentrazioni di potere economico imputabili ad un unico centro di interesse nella fase esecutiva inerente al settore strategico delle pubbliche commesse.
In materia di pubblici affidamenti sia la joint venture di natura contrattuale, sia l’accordo di partenariato sono caratterizzati dal fatto che le imprese stipulanti (cd. ventures o partners) non perdono la loro individualità, né giuridico-formale, né economico-sostanziale, continuando a operare autonomamente nel mercato di riferimento, anche se comune ai contraenti. Nel caso di joint venture, tale autonomia viene meno rispetto al cd. business target, ovvero l’obiettivo in vista del quale l’accordo è stipulato, che ne condiziona anche la durata (in genere limitata nel tempo) e rispetto al quale vengono previsti reciproci diritti ed obblighi.
L’accordo fra due imprese volto a prevedere reciproche collaborazioni, non vincolanti né esclusive, mediante l’eventuale affidamento in subappalto di lavori acquisiti da una delle due imprese all’altra, o la partecipazione congiunta a future gare in forma di associazione temporanea di imprese sono assimilabili ad un accordo di partenariato e non a una joint venture. Lo stesso non dà luogo ad un collegamento fra imprese quale tipizzato dall’art. 2359 c.c. L’accordo di partnership non è sintomatico di una realtà imprenditoriale unica, ma dimostra invece proprio l’opposto, essendo confermata l’alterità soggettiva delle imprese dall’accordo finalizzato ad avviare iniziative di cooperazione sul territorio.
La limitazione dei lotti aggiudicabili a un solo offerente è estesa alle situazioni in cui l’offerta, pur formalmente imputabile a distinti operatori economici, deve essere considerata unica, in quanto imputabile ad un solo offerente sostanziale, ossia un’organizzazione economica operante, a guisa di grande player di mercato, in forma di holding, dovendosi fare riferimento alla nozione di “unico centro decisionale”, già presente come causa di esclusione nell’art. 80, co. 5, lett. m d.lgs. 50/2016.
Due imprese, autonomamente operanti nel mercato di riferimento, legate da un rapporto di partenariato (finalizzato alla partecipazione congiunta a future gare in ATI o all’affidamento in subappalto all’una di lavori aggiudicati all’altra), quando una delle due sia rimasta estranea alla partecipazione ed aggiudicazione di uno dei due lotti in contestazione di una gara divisa in lotti, non versano in una situazione di collegamento tale da poter essere considerate operatore economico unico, ai fini dell’esclusione comminata dalla clausola del bando di gara all’operatore economico che, presente in qualsiasi modalità tra i concorrenti di un lotto, abbia presentato offerta anche per un altro lotto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti