Il TAR Catania ha affermato che in applicazione del principio del risultato - che permea lo spirito del d.lgs. 36/2023 - le Stazioni appaltanti devono esercitare i propri poteri valutativi e la propria discrezionalità, in tutte le fasi dell’appalto, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Liguria ha affermato che alla luce degli artt. 20, co. 1-bis e 24, co. 5-bis d.P.R. 380/2001, i nuovi limiti minimi di altezza ai fini dell’agibilità, introdotti dalla cd. riforma Salva casa, sono di immediata applicazione diretta, anche per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
La sentenza non si occupa del problema dell'eventuale contrasto con la normativa edilizia comunale.
Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale
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Il TAR Napoli ha affermato che il V periodo dell’art. 10-bis l. 241/1990 («In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato») va interpretato come una norma di natura sostanziale, come un limite ai poteri conformativi della P.A. In particolare, i «motivi già risultanti dall’istruttoria» devono intendersi non quelli astrattamente desumibili dalla situazione di fatto e di diritto desumibile dalla pratica, ma quelli che la P.A. ha in qualche modo già rappresentato nell’istruttoria concretamente compiuta, pur non ritenendo di valorizzarli nel diniego.
In virtù del principio del cd. one shot temperato, la P.A., dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo, ha il potere di esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per sempre, tutte le questioni che ritenga rilevanti, non potendo successivamente tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili prima non esaminati. Tuttavia, tale principio non si estende ai tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il divieto posto dall’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 - che vieta di eseguire piantagioni, siepi, fabbriche, scavi o smovimenti di terreno a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e, in mancanza di tali discipline, a distanza minore di 10 m per le fabbriche e per gli scavi (come nella specie, trattandosi di un immobile abitativo) e di 4 m per le piantagioni - configura un vincolo di inedificabilità assoluta volto alla tutela del libero deflusso delle acque e della sicurezza idraulica.
La sua efficacia può essere derogata solo da una norma locale espressamente destinata a regolare le distanze dagli argini e fondata su esigenze di tutela idraulica: in difetto, prevale la disciplina statale. Ne consegue che le opere abusive realizzate entro la fascia di 10 metri dal corso d’acqua pubblico non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33, lett. b l. 47/1985, né può rilevare in senso contrario l’eventuale autorizzazione idraulica rilasciata dall’Autorità competente, poiché la norma da ultimo citata preclude la sanatoria in presenza di tali vincoli, indipendentemente dal contenuto dei pareri tecnici acquisiti o dal giudizio sull’assenza di pregiudizio al deflusso delle acque.
In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso di cui all’art. 35 l. 47/1985 si forma solo in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, compreso l’assenza di contrasto dell’opera con vincoli di inedificabilità assoluta. La presenza di tali vincoli impedisce, pertanto, la formazione del silenzio-assenso anche in caso di decorso del termine procedimentale.
La disparità di trattamento rispetto ad altri casi di condono o titoli edilizi rilasciati in situazioni analoghe non può fondare un legittimo affidamento né sanare un’illegittimità, poiché il principio di legalità impone alla P.A. di conformarsi alla legge, non di reiterare eventuali errori pregressi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Napoli ha affermato che l’art. 208, co. 6 d.lgs. 152/2006, cd. codice dell’ambiente, attribuisce all’autorizzazione a realizzare un impianto di recupero rifiuti il valore di dichiarazione di pubblica utilità «ove occorra», cioè se e in quanto per realizzarlo siano stati debitamente previsti espropri. La norma non intende invece attribuire alla Regione il potere di procedere a espropri indiscriminati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che costituiscono clausole immediatamente escludenti, tali da imporre l’immediata impugnazione della lex specialis, quelle clausole suscettibili di precludere ab initio la partecipazione alla procedura, perché fissano requisiti eccessivamente stringenti o sproporzionati, o impongono oneri inesigibili, o rendono di fatto impossibile la formulazione di un’offerta. Sono, invece, semplicemente “penalizzanti” - e vanno impugnate in uno al provvedimento di aggiudicazione - quelle clausole che risultano lesive della par condicio o tali da avvantaggiare alcuni concorrenti.
La presentazione della domanda di partecipazione alla gara costituisce un atto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione delle clausole del bando ritenute lesive in via diretta, in quanto volta all’evidenziazione dell’interesse concreto ed attuale a ricorrere di un soggetto che altrimenti rimarrebbe indifferenziato portatore di un interesse non qualificato e non giuridicamente rilevante alla legalità e correttezza dell’azione amministrativa. Tale regola generale subisce una deroga nell’ipotesi: dell’impugnazione di una clausola immediatamente espulsiva o escludente; della contestazione di una gara che non avrebbe dovuto essere iniziata, dal momento che il ricorrente vanta un titolo che lo legittima alla proroga del precedente affidamento o al conseguimento di un affidamento diretto; dell’impossibilità di partecipare alla gara per assenza di pubblicità o per esiguità dei termini di presentazione delle domande; della contestazione di una gara mancata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile; la previsione di cui all’art. 182, co. 2 c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.
Nel caso in esame la procura era nulla perchè rilasciata all'esyero e non nel territorio nazionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che nel procedimento di concessione di beni del demanio idrico, l’Amministrazione procedente, ove intervengano modifiche della disciplina regolamentare regionale nel corso dell’istruttoria, ha l’obbligo di consentire al richiedente l’adeguamento della documentazione ai nuovi requisiti normativi, assegnando un congruo termine per l’integrazione. Il principio del soccorso istruttorio, espressione del dovere di collaborazione e buona fede tra P.A. e privati (art. 1, co. 2-bis e art. 6 l. 241/1990), impone di evitare il rigetto per mere carenze formali, quando sia possibile colmare le lacune documentali senza sacrificare l’interesse pubblico.
Il parere negativo del Comune, reso nell’ambito della conferenza di servizi convocata per il rilascio di una concessione demaniale, deve contenere una motivazione circostanziata e riferita a puntuali disposizioni urbanistiche e paesaggistiche. È illegittimo il parere che si limiti ad affermare genericamente il contrasto dell’intervento con i vincoli urbanistici o paesaggistici vigenti, senza indicare le specifiche norme di piano o di regolamento violate.
È illegittimo il provvedimento con cui l’Autorità procedente neghi la concessione demaniale limitandosi a recepire il parere comunale negativo, senza svolgere una autonoma e complessiva valutazione degli interessi coinvolti.
La motivazione per relationem è ammissibile solo se l’Amministrazione procedente dimostri di avere fatto proprie, previa verifica critica, le ragioni contenute nell’atto richiamato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il decreto del Direttore generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 settembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 246 del 22.10.2025), sono stati approvati gli aggiornamenti, relativi all’anno 2025, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.
Il TAR Palermo ha affermato che spetta al G.O. il ricorso avverso gli atti dell’organo straordinario di liquidazione del Comune in stato di dissesto finanziario con i quali viene formulata una proposta transattiva ex art. 258 TUEL senza riconoscimento del privilegio previsto dagli artt. 2745 ss. c.c. per crediti di lavoro dipendente.
La controversia relativa al mancato riconoscimento della natura privilegiata di un credito da parte dell’organo straordinario di liquidazione del Comune in stato di dissesto finanziario verte su una posizione giuridica soggettiva che assume la qualificazione di diritto soggettivo, sicché residua una mera attività interpretativa di norme e non un sindacato sull’esercizio di un potere di scegliere se riconoscere o meno la natura privilegiata del credito, con conseguente giurisdizione del G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
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