Inibitoria di una SCIA edilizia
Il TAR Veneto ha affermato che ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990, dopo il decorso del termine di 30 giorni, il potere inibitorio si estingue e la P.A. può intervenire nel termine massimo di 12 mesi solo in presenza delle condizioni richiamate per l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990. In tali casi, decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, il potere che residua postula, quindi, non solo l’accertamento della carenza dei presupposti legittimanti la SCIA, ma anche valutazioni di natura discrezionale in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico, da valutarsi comparativamente con i contrapposti interessi. Ne deriva che la P.A., nel respingere la richiesta di autotutela, può opporre l’assenza di un interesse pubblico attuale e concreto a sua giustificazione o che tali ragioni sono recessive rispetto all’affidamento nel frattempo maturato da chi ha iniziato l’attività.
Post di Alberto Antico – avvocato

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