Quando il pagamento del contributo per il costo di costruzione compete al nuovo proprietario?
Il TAR per le Marche nel 2010 e il TAR Sicilia hanno precisato che l’importo dovuto a titolo di contributo per il costo di costruzione grava su coloro che, oltre ad aver avanzato la richiesta per ottenere la concessione edilizia, l’hanno anche ottenuta.
Solamente nel caso in cui la proprietà sia trasferita prima di ottenere la concessione da parte del richiedente, l’obbligazione al versamento del contributo si trasferisce al nuovo proprietario: nel caso, invece, di trasferimento della proprietà dopo aver ottenuto il titolo, ma prima del pagamento degli oneri, questi ultimi saranno dovuti dall’alienante.
Pertanto, la suddetta obbligazione è personale e non rientra nel “numerus clausus” degli oneri “reali” e delle obbligazioni “propter rem”.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

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