Il TAR Veneto ha definito il bosco come il sistema vivente complesso insediato in modo tale da essere in grado di autorigenerarsi, oggetto di tutela ex lege in quanto elemento originariamente caratteristico del paesaggio, inteso quale “territorio espressivo di identità” ex art. 131 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati, perciò non grava sulla P.A. un obbligo puntuale di motivazione, salvi i casi di affidamenti qualificati, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che l’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso avverso l’an della edificazione, mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), il dies a quo coincide con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove ciò renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto. Il controinteressato (titolare del PdC) può però dimostrare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha definito la tettoia come una struttura aperta su tre lati, con una copertura continua e stabile, la cui installazione è assoggettata a Permesso di Costruire laddove, per dimensioni, caratteristiche di stabilità e consistenza dei materiali di copertura, nonché per la tendenziale permanenza delle esigenze d’uso, sia idonea a modificare in modo stabile e duraturo la sagoma o i prospetti dell’edificio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Milano dopo aver ricordato che le opere abusive non devono essere considerato in modo atomistico, statuisce, da un lato, che la CILA in sanatoria non può essere utilizzata come un’espediente per aggirare il principio della cd. doppia conformità (rectius: per ottenere un titolo che consenta di conformare, mediante l’esecuzione di opere, l’abuso già realizzato) e, dall’altro lato, che se siffatto titolo abilitante risulta in contrasto con la strumentazione urbanistica generale, il Comune deve dichiararla inefficace.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha risposto di no, poiché l’eventuale annullamento della previgente variante non arrecherebbe alcuna utilità concreta, non travolgendo con effetto caducante la destinazione urbanistica dell’area impressa dai successivi atti di pianificazione (non impugnati nel caso di specie).
Si segnala che la questione è controversa in giurisprudenza: secondo un diverso orientamento, la vittoria del ricorso avverso il “vecchio” Piano comporterebbe la reviviscenza della pregressa destinazione urbanistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha ricordato che è inammissibile il motivo di ricorso che voglia censurare una decisione non ancora assunta dall’Amministrazione, e quindi non trasfusa in motivazione.
Nel caso di specie, un concorrente di una gara pubblica lamentava un presunto aiuto di stato che avrebbe reso illegittima la gara, ma la questione, pur discussa in udienza anche dall’Amministrazione resistente, non era stata posta a motivazione di alcun atto di gara.
Eccesso di precauzione...
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che il cambio d’uso che riamane all’interno della stessa categoria funzionale può essere assentito tramite SCIA.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto si occupa del potere attribuito al Gestore degli impianti di fognature di dettare limitazioni allo scarico dei reflui.
Parte ricorrente, soffermandosi sull’art. 39 del Regolamento di fognatura, sostiene di non necessitare di un’ulteriore autorizzazione per scaricare un maggior quantitativo di acque meteoriche, corrispondenti al 3% della portata giornaliera, in quanto già titolare di una precedente autorizzazione allo scarico ed avendo già realizzato un intervento di ampliamento del proprio ciclo produttivo.
Tuttavia, il TAR veneziano non condivide tale interpretazione in virtù di plurime norme che confermano il potere dell’autorità ad intervenire con le prescrizioni necessarie a preservare il corpo recettore.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo aver ricordato la differenza tra motivi aggiunti propri e impropri, ha ricordato che il presupposto fondamentale per ritenere ammissibile l’impugnazione attraverso lo strumento dei motivi aggiunti di un atto successivo a quello oggetto di ricorso già pendente è la connessione oggettiva e soggettiva del secondo al primo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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