Il TAR Veneto ha risposto di no, affermando che ai sensi dell’art. 9 d.m. 1444/1968 tale distanza è prescritta con esclusivo riferimento alle altre zone, diverse dalla Zona A, nella quale però deve comunque rispettarsi la distanza minima di 3 metri tra costruzioni ex art. 873 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che, non sempre, è necessario il consenso dei comunisti per presentare una pratica edilizia che incide sulla “cosa comune”, allorquando non viene privato il “pari uso” che gli altri comunisti possono esercitare.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ribadito che le sopravvenienze normative favorevoli al privato non consentono di sanare gli abusi edilizi pregressi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una definizione di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d T.U. edilizia, nel testo risultante dopo la novella di cui al d.lgs. 301/2002, ma prima delle modifiche introdotte dal d.l. 69/2013, conv. con modd. in l. 98/2013.
Si ricorda che le ultime modifiche apportate a tale norma sono state introdotte dalla l. 120/2020.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in caso di vincolo paesaggistico generato da un bosco, la motivazione dell’autorizzazione della Soprintendenza ad effettuare un intervento edilizio su un edificio deve essere riferita in concreto alle ragioni della sua tutela, sia pure nella sua peculiare conformazione di “bosco umanizzato”, dovendosi tener conto dell’entità delle opere, della collocazione dell’edificio nel contesto e della percepibilità. L’eventuale diniego non può essere motivato sulle sole ragioni di conservazione della struttura architettonica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha risposto di sì: il termine decennale previsto dall’art. 28 l. 1150/1942 è il tempo massimo di durata della convenzione, all’interno del quale è rimessa alla volontà delle parti l’individuazione dei termini di esecuzione, che possono essere di più breve durata e possono essere consensualmente modificati entro quello massimo previsto per legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Li ha posti il TAR Veneto, a partire dall’art. 32, co. 27, lett. d l. 326/2003, con riferimento a un diniego di condono di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 3, co. 1, lett. a l.r. Veneto 21/2004: l’ampliamento di una costruzione a destinazione agricolo-produttiva è condonabile soltanto ove non superi il 20% della superficie coperta, fino ad un massimo di 450 mq di superficie lorda di pavimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il termine per la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale non è perentorio; inoltre, non sussiste alcun obbligo di far confluire nell’AUA tutti i titoli abilitativi ambientali indicati nel d.P.R. n. 59/2013, essendone permesso lo scorporo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che, al fine di integrare la cd. “piena conoscenza” del provvedimento amministrativo che si ritiene lesivo (e, pertanto, al fine di calcolare il termine decadenziale di impugnazione) è sufficiente che al privato siano note l’autorità amministrativa che lo ha emanato, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, non essendo invece necessaria la conoscenza di ogni singolo elemento.
Peraltro, il Giudice ricorda anche che la conoscenza del provvedimento lesivo è dimostrabile anche mediante presunzioni semplici, quale è il rapporto di coniugio e la convivenza tra marito e moglie.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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