Il manufatto è considerato abusivo perché costruito in un’area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939, confermato dal D.M. 1.8.1985 (G.U. 223 del21.9.1985).
Pertanto, non è possibile procedere ad una regolarizzazione dello stesso in base a quanto disposto dalla legge 47/1985, in quanto il c.d. “terzo condono” è escluso quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni ostative: a) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all'esecuzione delle opere abusive; b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Premesso che la vicinitas consiste nello stabile collegamento tra il ricorrente e il contesto territoriale nel quale si trova l’area presa in considerazione dal provvedimento impugnato, ciò integra una posizione giuridica qualificata, che tuttavia è differente dall’interesse ad agire. Quest’ultimo è condizione autonoma all’azione rispetto alla legittimazione a ricorrere e deve essere accertata dal giudice, anche d’ufficio. In ambito edilizio urbanistico la vicinitas integra la legittimazione ad agire, ma non anche l’interesse al ricorso. Pertanto il ricorrente è tenuto a provare il concreto pregiudizio subito.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Il TAR Puglia si occupa dei servizi per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
La sentenza esamina e valorizza la iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 d.lgs 446/97, segnalando la diversità ontologica tra l’attività di supporto all’accertamento e/o riscossione propedeutico alla riscossione e il servizio di accertamento e/o riscossione; diversità che assume particolare rilievo dopo l’art. 1, comma 805, della legge 160/2019, con cui il legislatore ha istituito (e demandato ad apposito regolamento la individuazione delle relative regole di iscrizione) una sezione separata dell’Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le propedeutiche funzioni e attività di (mero) supporto.
Pertanto, quando la legge di gara per la concessione di un servizio di accertamento e riscossione di tributi locali richiede come requisito tecnico di aver svolto in precedenza più servizi di accertamento e/o di riscossione, senza riferirsi al mero supporto agli stessi, il TAR ha chiarito che la diversità ontologica tra l’attività di supporto all’accertamento e/o riscossione e il servizio di accertamento e/o riscossione è palese e non merita che ci si soffermi oltre, giacché solo nell’ipotesi di svolgimento diretto del servizio il concessionario assume in proprio l’esercizio della relativa potestà (di accertamento) o attività (di riscossione), mentre, nel caso di svolgimento di attività di mero supporto, il soggetto presta attività preparatoria e propedeutica, restando, invece, la relativa potestà in capo all’Ente (o, eventualmente, al concessionario).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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L’art. 89, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 impone alla SA di consentire alla concorrente la sostituzione dell’impresa ausiliaria, nel caso in cui quest’ultima non presenti i requisiti prescritti (“3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresi' indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purche' si tratti di requisiti tecnici.”).
Però il TAR Puglia sceglie di n on applicare questo comma e di non consentire la sostituzione, por alcune ragioni che spiega nella sentenza.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il provvedimento adottato è legittimo in quanto l’opera edilizia, essendo stata eseguita su un area vincolata paesaggisticamente, necessita di autorizzazione, dato che l’opera incide sul pregresso assetto del territorio, determinandone una trasformazione.
Pertanto è altresì corretta l’applicazione della sanzione demolitoria, dato che una sanatoria paesistica postuma è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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È da considerarsi sufficientemente motivata un’ordinanza di demolizione basata sulla totale assenza dei titoli edilizi e paesaggistici relativi ad una struttura permanente.
Infatti, il potere repressivo è deriva dell’accertamento dell’abusività dell’opera, risultando non necessarie ulteriori valutazioni circa la compatibilità dell’opera con il vincolo paesaggistico.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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In assenza di violazioni di tipo urbanistico o paesaggistico, è da ritenersi illegittimo un diniego di sanatoria che sia basato unicamente sul tipo di materiale utilizzato per l’esecuzione dell’opera.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Il TAR Sardegna ha ricordato che per esercitare il potere di autotutela la P.A. deve rispettare il termine ex art. 21-nonies l. 241/1990 e deve adeguatamente motivare, soprattutto ove si tratti di recuperare – come nel caso di specie – delle somme erogate tempo addietro.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto, applicando i criteri enucleati dall’Ad. Pl. n. 12/2020, ricorda quando si forma la cd. piena conoscenza che determina l’inizio del termine di trenta gironi per impugnare l’aggiudicazione altrui.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il principio generale di immodificabilità assoluta sulla composizione del raggruppamento di imprese può subire delle deroghe, ma in ogni caso la causa di esclusione in riferimento ad uno dei componenti del raggruppamento deve sopravvenire in un momento successivo rispetto al tempo di presentazione dell’offerta. Pertanto il raggruppamento deve essere inizialmente in possesso dei requisiti prescritti.
Ciò premesso, nel caso di specie, alla data di scadenza del bando di gara la violazione tributaria già sussisteva costituendo così motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del codice appalti, a norma del quale “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. (…)”.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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