SUAP e richiesta di integrazione nei trenta giorni
Il T.A.R. Veneto, con riferimento al procedimento unico di SUAP ex art. 7 del d.P.R. n. 160/2010, ricorda che la richiesta tardiva di integrazione documentale dopo il termine dei 30 giorni non impedisce allo Sportello di denegare l’istanza del privato, dato che la stessa, comunque, deve essere completa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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