Il TAR Veneto ha affermato che un edificio universitario non costituisce opera di urbanizzazione secondaria ed è fattispecie non compresa nell’art. 16, co. 8 T.U. edilizia, che qualifica come opere di urbanizzazione secondaria le sole scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Accolto da un tribunale civile il ricorso d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., di un ristoratore che lamentava recensioni negative, evidentemente false, pubblicate su Google, circostanza che aveva determinato un calo di punteggio nell'indice di gradimento del locale.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Nel caso di specie, il Genio civile contestava al Ministero della Cultura di aver eseguito lavori strutturali presso una reggia monumentale in assenza di autorizzazione sismica, per la quale rinviava al Comune competente o al Genio civile stesso.
In primo grado, il TAR Napoli respingeva il ricorso del Ministero, affermando che il d.P.R. 380/2001 porrebbe il principio generale dell’obbligo di munirsi dell’autorizzazione sismica, in riferimento al quale non può ritenersi sussistente la deroga a favore delle opere costruite per conto dello Stato.
In grado d’appello, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione.
Il Consiglio ha affermato che il T.U. edilizia attiene agli aspetti legati all’attività edilizia, ma non riguarda il riparto di competenze sugli aspetti “infrastrutturali”, per i quali permane il quadro normativo anteriore.
Nel caso di specie, si applica l’art. 149, co. 1, lett. h d.lgs. 112/1998, il quale riserva allo Stato le competenze in materia di beni culturali previste dalle specifiche disposizioni sul tema, ad oggi trasfuse nel d.lgs. 42/2004.
Quest’ultimo decreto attribuisce una specifica competenza al Ministero della Cultura, per quanto qui di interesse, in materia di interventi diretti sui beni culturali di appartenenza dello Stato, ivi comprese la progettazione e l’esecuzione degli interventi, perciò anche le attività di controllo e vigilanza sulla sicurezza sismica, con esclusione quindi della competenza comunale o del Genio civile.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Consiglio di Stato, in un giudizio in cui ha compensato le spese del giudizio, ha però posto le spese della verificazione in capo alla parte soccombente.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Veneto ha ricordato che la motivazione del provvedimento impugnato non può essere integrata dagli scritti difensivi depositati in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la natura reale delle obbligazioni scaturenti da una convenzione di lottizzazione, come tali destinate a trasferirsi agli aventi causa in caso di cessione dei terreni ivi ricompresi.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha confermato una sentenza del TAR Veneto di annullamento della delibera di Consiglio comunale di recepimento dello schema di un accordo transattivo, nel contesto di una lottizzazione: in esso, il Comune rinunciava al credito vantato nei confronti di uno dei lottizzanti avente ad oggetto gli oneri di urbanizzazione primaria; dall’altro, rinunciava ad ogni pretesa nei confronti dei terzi aventi causa con riguardo alle opere “extra ambito”, così abdicando al credito relativo alle opere di urbanizzazione secondaria.
Il Consiglio ha concordato con il TAR nel ritenere che il Comune aveva illegittimamente inciso su un’obbligazione indisponibile, ovvero sul credito di diritto pubblico avente ad oggetto il contributo di costruzione.
Per l’effetto, la transazione è stata dichiarata nulla per aver ad oggetto diritti indisponibili (art. 1966, co. 2 c.c.).
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che non spetta al G.A. conoscere della controversia in ordine all’an e al quantum dell’escussione della fideiussione afferente a una convenzione di lottizzazione.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Palermo ha offerto un’applicazione dell’art. 30, co. 10 d.P.R. 380/2001, il quale esclude l’applicabilità delle disposizioni in materia di lottizzazione abusiva alle divisioni ereditarie.
Più precisamente, nel caso in cui la divisione sia consentita dalla legge, l’intento lottizzatorio non può desumersi dal semplice frazionamento del terreno, che può essere determinato esclusivamente dalla necessità di sciogliere la comunione ereditaria, ma occorre un quid pluris che evidenzi la volontà di lottizzare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Lo ha affermato il TAR Veneto: il diritto di accesso ai titoli edilizi rilasciati in un’area contigua a quella di proprietà prescinde da ogni sindacato in ordine alla fondatezza della pretesa sottostante all’accesso e alle strategie difensive dell’accedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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