Il Consiglio di Stato ha affermato che non può essere concessa l’autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali degli atti del processo – di cui all’art. 3, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 – qualora non sussistano, o comunque la parte richiedente non alleghi, i gravi e giustificati motivi di cui al successivo art. 7.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il convegno dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e conservatori della Provincia di Padova organizzato inizialmente per mercoledì 7 dicembre 2002 ore 14.30 - 17.30 in diretta streaming sugli effetti del PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni) sulla pianificazione urbanistica e sulla attività edilizia, moderato dall'architetto Fiorenza Dal Zotto, PER RAGIONI ORGANIZZATIVE E' STATO SPOSTATO A VENERDI' 16 DICEMBRE 2022, con lo stesso orario.
Consultare l'Ordine per le modalità di accesso al seminario.
L'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione (Allegato V) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali disciplina gli interventi edilizi consentiti nelle aree classificate a pericolosità moderata (P1).
Il comma 4 stabilisce che: "4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano".
Il comma 4 sembra prevalere sulle disposizioni edilizie e urbanistiche del Comune, senza necessità di preventivo recepimento, ma non è formulato in termini chiari, perchè non precisa se la deroga valga anche per le distanze (per esempio quelle dai confini o quelle di cui al D.M. 1444 del 1968).
Alcuni tecnici ci segnalano anche la difficoltà di applicarlo quando, per rispettare questa quota di sicurezza, debba essere prevista la rampa per i disabili e non ci sia uno spazio sufficiente per realizzarla con le pendenze prescritte.
Il TAR Veneto ha ricordato che le scelte pianificatorie – vieppiù se strategiche come quelle implicate dalla normativa in materia di consumo di suolo, di cui alla l.r. Veneto 14/2017 – si connotano per una amplissima discrezionalità, sindacabile dal G.A. solo se esercitata in modo irragionevole o arbitrario.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, un Comune negava che le difformità edilizie presentate da un condominio rientrassero nella tolleranza di cantiere del 2% ex art. 34-bis T.U. edilizia, ma senza indicare quali parametri avesse valutato allo scopo.
In sede di ricorso, il Comune si giustificava dicendo che, in fondo, l’accertamento delle irregolarità edilizia costituisce attività vincolata.
Il TAR Piemonte ha invece affermato che sono annullabili quei provvedimenti che, seppure di natura vincolata, non forniscono neppure un principio di esplicitazione del percorso tecnico e logico che hanno condotto ad una determinata scelta.
Post di Daniele Iselle
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E' stata pubblicata Bur n. 144 del 02/12/2022 la LEGGE REGIONALE 29 novembre 2022, n. 27, recante Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e relative disposizioni transitorie.
E' stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.282 del 02-12-2022 il decreto del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 19 ottobre 2022 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi. (22A06879)"
Sulla GU n.282 del 2-12-2022 è stato approvato il decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico".
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole analisi dell’art. 17, co. 3, lett. c T.U. edilizia.
Tale norma prevede un’esenzione dal contributo di costruzione a beneficio di due ipotesi ben diverse: 1) la realizzazione di opere di interesse generale realizzate dagli enti competenti; 2) le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati.
Per rientrare nella prima ipotesi, deve sussistere il requisito oggettivo della finalizzazione dell’edificio al soddisfacimento di un interesse generale, nonché il requisito soggettivo della realizzazione dello stesso da parte di un ente istituzionale.
Nel caso di specie, non rientra in questa fattispecie il contratto con cui il privato costruiva un edificio universitario, non quale concessionario o delegato dell’Università, ma in vista di una compravendita “chiavi in mano” con l’Università stessa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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