Il TAR Veneto ha affermato che, a seguito della riforma sul consumo di suolo, ogni intervento edificatorio su un’area esclusa dall’ambito di urbanizzazione consolidata (AUC) è subordinato ad una procedura ad evidenza pubblica, volta a valutare la migliore proposta per l’interesse pubblico, e può, dunque, essere autorizzato solo a valle di una comparazione con eventuali proposte di altri soggetti (cfr. art. 17 l.r. Veneto 11/2004, come modificato dall’art. 22 l.r. Veneto 14/2017).
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la mancata tempestiva impugnazione del diniego di accesso agli atti non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego: ciò vale in tutti i casi in cui a quest’ultimo diniego debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo.
Tuttavia, è ammissibile una successiva istanza di accesso basata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso, come avviene quando la seconda istanza invoca un quadro normativo diverso, con l’obbligo per la P.A. di esaminarla.
Nel caso di specie, il privato presentava una prima istanza di accesso agli atti documentale (artt. 22 ss. l. 241/1990), denegata senza impugnazione, e una seconda istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013): il Consiglio ha accertato che la P.A. aveva il dovere di esaminare la seconda istanza.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha ricordato l’ampia discrezionalità di cui gode la P.A. nell’adozione degli strumenti urbanistici, purché le scelte non risultino irragionevoli né arbitrarie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il giudizio di proporzionalità di una scelta amministrativa impone una verifica trifasica in ordine: a) all’idoneità tra il mezzo adoperato e l’obiettivo; b) alla sua necessarietà, per mancanza di altro mezzo idoneo e che incida in misura minore sulla sfera del singolo; c) alla sua adeguatezza, ossia alla tollerabilità della restrizione che comporta per il privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda da quando può dirsi integrata la “piena conoscenza” del provvedimento amministrativo con precipuo riferimento al titolo edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’accesso agli atti documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990 e dell’accesso civico, semplice e generalizzato, ex d.lgs. 33/2013.
Le diversità sono tali che, se il privato avanza una prima istanza di accesso agli atti documentale e poi una seconda istanza di accesso civico generalizzato, quest’ultima modifica in senso oggettivo la domanda di accesso e deve essere valutata dalla P.A., anche laddove il privato non abbia impugnato il diniego avverso la prima istanza.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei o assoluti di cui all’art. 53 d.lgs. 50/2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara, ed anche nella fase di esecuzione, ma deve essere verificata la compatibilità di tale forma di accesso con le eccezioni enucleate dall’art. 5-bis, co. 1 e 2 d.lgs. 33/2013, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza (cfr. sent. Ad. Plen., n. 10/2020).
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha affermato che la trasformazione del balcone o del terrazzo di un’abitazione in veranda, creando un vano abitabile preordinato, sul piano funzionale, a soddisfare esigenze stabili, costituisce un intervento urbanisticamente rilevante, che aumenta la superficie e la volumetria dell’immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, a partire dall’art. 92, co. 2 d.P.R. 207/2010 (cd. regolamento al vecchio codice degli appalti), ha spiegato la differenza tra i requisiti di qualificazione, la quota di partecipazione e la quota di esecuzione in un RTI.
All’esito, il TAR ha affermato che la norma citata si riferisce ai soli raggruppamenti orizzontali e fissa i soli requisiti di qualificazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – sulla base dei regolamenti locali, ma anche nazionali di polizia mortuaria – ha affermato che è “severamente” vietato al concessionario di una sepoltura gentilizia utilizzare la stessa per la tumulazione di soggetti estranei alla famiglia come intesa dal regolamento cimiteriale, tranne casi eccezionalmente autorizzati dall’Ente concedente secondo quanto previsto dal regolamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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