Il TAR Veneto ribadisce che le scelte urbanistiche possono essere sindacate solo per manifeste irragionevolezza o illogicità; a tal proposito, rientra nella discrezionalità amministrativa la comparazione tra la promozione delle attività produttive (che può essere positivamente ritenuta tra le finalità della pianificazione urbanistica) e gli altri usi del territorio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’obbligo di ripubblicare gli strumenti urbanistici già adottati, a seguito di osservazioni (non potendo quindi procedere direttamente con l’approvazione), è previsto solo quando vi sia stata una rielaborazione dell’impianto complessivo del piano, tale da stravolgerne le caratteristiche essenziali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto afferma che sia il documento preliminare del Sindaco al Piano degli Interventi sia la sua adozione devono essere considerati atti endoprocedimentali all’approvazione dello strumento urbanistico comunale, potendo quindi essere impugnati direttamente insieme all’approvazione, senza che ciò comporti l’irricevibilità del ricorso in parte qua.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la mancata impugnazione, nelle more del giudizio, di uno strumento urbanistico sopravvenuto (nel caso di specie, si trattava del PAT nonché del relativo PRG quale “primo P.I.”), comporta l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso avverso il Piano precedente.
Peraltro, nell’ipotesi de qua, gli atti pianificatori sopravvenuti risultavano essere stati adottati da soggetti (la Provincia) diversi da quelli che avevano adottato il Piano precedente (la Regione).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Veneto, dopo aver elencato le tre differenti ipotesi di “zone bianche”, si sofferma sulla differente disciplina prevista, per le zone agricole, dall’art. 48 della l.r. Veneto n. 11/2004 - che presuppone la decadenza del P.I. - e dall’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 – che si applica invece alle “zone bianche” scricto sensu intese -.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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A seguito della novella del 2020, il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) può essere commesso solo mediante “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
La Corte di cassazione penale ha affermato che le norme di attuazione del piano di assesto idrogeologico (P.A.I.) integrano questo requisito, in quanto norme secondarie attuative dell’art. 67 del Codice dell’ambiente.
Più in generale, laddove una norma di legge compia espresso rinvio ad uno strumento urbanistico, o a un atto amministrativo generale com’è (a detta della Corte) il P.A.I., la violazione di quest’ultimo integra una condotta rilevante ai fini dell’abuso d’ufficio.
Nel caso di specie, il tecnico comunale aveva rilasciato un condono (peraltro, senza data e con numero di protocollo 1/2014) per un immobile in area qualificata come ad alta pericolosità e rischio molto elevato, senza richiedere il parere all’Autorità competente come richiesto dalle N.T.A. del P.A.I.: la richiesta di questo parere era ritenuta dalla Corte attività vincolata.
Il reato risultava peraltro estinto per prescrizione.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto sottolinea che è inconferente la non riconoscibilità, da parte del privato, dell’errore di quantificazione del costo di costruzione dovuto, in quanto si tratta di una mera operazione contabile. Ciò posto, non è nemmeno necessario che il titolo edilizio preveda un’espressa riserva di conguaglio, trattandosi del recupero dell’aliquota minima del 5% che trova fonte in una norma di legge (l’art. 16, co. 9 T.U. Edilizia).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’accertamento dell’esistenza dell’elemento soggettivo in materia di abbandono di rifiuti è limitato solamente alle figure del proprietario dell’area o, comunque, di chi ha un diritto (reale o personale di godimento) sulla medesima. L’autore materiale della violazione, invece, è comunque sempre tenuto a rispondere in virtù del principio per cui “chi inquina paga”, a prescindere perciò dal suo dolo o colpa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ricomprende tutte quelle controversie aventi ad oggetto l’esecuzione di opere sulle sponde dei corsi d’acqua che possano incidere su di essi o alterarli, a prescindere che la P.A. sia o meno direttamente e principalmente preposta alla tutela delle acque pubbliche.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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