Nel caso di specie, il privato che aveva presentato istanza di terzo condono, sosteneva che osterebbero al condono edilizio i soli vincoli insistenti sullo specifico immobile e non anche i vincoli paesaggistici che interessano l’area in cui lo stesso è ubicato (l’area del suo immobile era gravata da un vincolo paesaggistico-ambientale).
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione, sulla base dell’art. 32, co. 26-27 d.l. 269/2003, come convertito in l. 326/2003.
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Il TAR Veneto, nel rigettare un ricorso avverso una dichiarazione di interesse culturale, ha affermato che il G.A. (nella sua giurisdizione di legittimità) può sindacare la discrezionalità tecnica della P.A. (in questo caso, del Ministero della Cultura) solo se carente di motivazione, ovvero se basata su una valutazione manifestamente irragionevole o su un travisamento dei fatti.
In realtà, si segnala che il Consiglio di Stato è andato oltre questo approccio, affermando che il sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica può spingersi fino a verificare l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione della P.A. (cfr. sent. n. 10624/2022).
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Nel caso di specie, il privato avanzava istanza di condono ex l. 724/1994, ma la Soprintendenza negava il nulla osta; detto diniego era infruttuosamente impugnato dal privato. Il Comune perciò emanava il diniego di condono e, successivamente, l’ordinanza di rimessione in pristino, la quale veniva impugnata dal privato.
Il TAR Palermo ha affermato che, rispetto a quest’ultima impugnazione, la Soprintendenza non può dirsi controinteressata, pur avendo avuto un ruolo nella complessiva vicenda, poiché il giudizio ha ad oggetto un atto di esclusiva competenza comunale.
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Il TAR Catania ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’acquisizione sananteex art. 42-bis T.U. espropri.
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Il TAR Palermo ha affermato che l’occupazione di un bene di proprietà privata, ove non assistita da un valido ed efficace titolo giustificativo, non comporta l’acquisizione alla mano pubblica, ancorché sia intervenuta l’irreversibile trasformazione del bene stesso per effetto della realizzazione dell’opera pubblica sul bene oggetto di illegittima apprensione. Risultano perciò tramontati gli istituti dell’occupazione acquisitiva e dell’accessione invertita.
Il TAR ha aggiunto che la definizione di un procedimento espropriativo non concluso da parte del Comune non trova ostacolo nelle procedure di dissesto finanziario dell’Ente.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che, affinché la P.A. possa disporre l’acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. espropri, è necessario che il terreno sia “utilizzato” per scopi di interesse pubblico, senza necessità che l’opera pubblica sia stata anche nel frattempo ultimata e completata, essendo sufficiente accertare, in punto di fatto, che l’utilizzo del bene immobile sia ancora effettivo ed attuale (come ad esempio accade in costanza dei lavori per la realizzazione dell’opera pubblica).
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Il TAR Palermo, sulla scia dell’Adunanza Plenaria, sent. n. 2/2020, ha affermato che, qualora il privato illegittimamente espropriato non proponga domanda di restituzione, ma solo quella di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall’illecito permanente costituito dall’occupazione di un suolo da parte della P.A., ciò non comporta l’acquisto della proprietà del fondo in capo alla P.A., dovendosi con ciò abbandonare la teoria della rinuncia abdicativa del privato.
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Il TAR Veneto ha affermato che deve essere escluso ogni effetto abdicativo del diritto di proprietà qualora il privato, che abbia subito l’occupazione sine titulo da parte della P.A., proponga una domanda di risarcimento del danno per equivalente ovvero compia rinuncia espressa della domanda restitutoria (cfr. sentt. Ad. Plen. nn. 2, 3 e 4 del 2020).
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Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse il motivo di ricorso con cui il privato lamentava di aver subito l’esproprio del proprio terreno, in luogo della cessione bonaria cui si era dichiarato disponibile, senza però aggiungere null’altro e dando atto di aver ricevuto come indennità una somma pari alla stima da lui effettuata.
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Nel caso di specie, nell’ambito di una procedura espropriativa, il privato manifestava alla P.A. la volontà di avvalersi, per la determinazione in via definitiva dell’indennità, del procedimento arbitrale ex art. 21, co. 3 T.U. espropri.
La P.A., con significativo ritardo, anziché nominare il proprio componente della terna arbitrale, attivava la procedura alternativa ex art. 21, co. 15 T.U. espropri (che in realtà si applicherebbe quando il proprietario non abbia tempestivamente dichiarato di volersi avvalere della terna arbitrale) notificando la nota di trasmissione degli atti alla Commissione provinciale espropri, che il privato non impugnava.
Il privato promuoveva allora un ricorso avverso il silenzio-inadempimento, per obbligare la P.A. a nominare il proprio componente della terna arbitrale.
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché in realtà la P.A. si era determinata nel voler seguire la strada alternativa della Commissione provinciale espropri.
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