Il TAR Veneto ha affermato che affinché si formi il silenzio-assenso sull’istanza di terzo condono a beneficio di un immobile soggetto a vincolo, è necessario l’avvenuto rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e il successivo decorso del termine di 24 mesi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ritiene legittimo che il Comune richieda il consenso del vicino confinante per la realizzazione e/o la sanatoria di opere, in particolare se si va ad incidere sui diritti del terzo (come nell’ipotesi in cui vengano violate le distanze tra gli edifici)
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi dell’art. 35, co. 1 e 3 l. 47/1985, la domanda di condono edilizio deve essere corredata della prova dell’eseguito versamento dell’oblazione e di tutti i documenti specificamente richiesti per la sua presentazione.
In mancanza, non può iniziare a decorrere il termine triennale di prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione, né il termine biennale di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono, il cui mancato perfezionamento, unitamente al mancato rilascio del titolo abilitativo espresso in sanatoria, impedisce in radice anche il decorso del termine decennale di prescrizione dell’obbligazione di pagamento degli oneri concessori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che gli atti con i quali l’Ente Locale rivendica somme a titolo di oblazione e di oneri concessori per condono di abusi edilizi non necessitano di particolare motivazione, trattandosi del risultato di una mera operazione materiale, applicativa di parametri fissati dalla legge o da norme di natura regolamentare stabilite dalla P.A., sicché spetta all’interessato contestare eventualmente l’erroneità dei conteggi effettuati dall’Ente, indicando il corretto criterio di calcolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che i provvedimenti di diniego di condono edilizio costituiscono espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti.
Nel caso di specie, anche se il Comune aveva concesso un termine per integrazioni documentali, in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, l’Ente Locale non poteva che denegare il condono.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha ricordato che sono insanabili, ai sensi della normativa sul terzo condono, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); b) opere realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) opere di minore rilevanza, rientranti nei nn. 4, 5, e 6 dell’all. 1 al d.l. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); d) parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo.
Rispetto a quest’ultimo requisito, il TAR ha chiarito che il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili, non essendoci in caso contrario spazio per alcuna valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; diversamente – ossia ove il parere venga reso nonostante l’assenza dei detti presupposti di legge di sanabilità – esso assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, dopo aver offerto una pregevole ricostruzione delle condizioni dell’azione, ha dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse l’impugnazione del condono ottenuto dal vicino, per non aver il ricorrente lamentato un pregiudizio specifico, attuale e concreto (non basato sulla mera vicinitas) che gli derivi dagli atti impugnati.
Il principio vale per le impugnative di tutti i titoli edilizi, alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria, n. 22/2021.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato che aveva presentato istanza di terzo condono, sosteneva che osterebbero al condono edilizio i soli vincoli insistenti sullo specifico immobile e non anche i vincoli paesaggistici che interessano l’area in cui lo stesso è ubicato (l’area del suo immobile era gravata da un vincolo paesaggistico-ambientale).
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione, sulla base dell’art. 32, co. 26-27 d.l. 269/2003, come convertito in l. 326/2003.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, nel rigettare un ricorso avverso una dichiarazione di interesse culturale, ha affermato che il G.A. (nella sua giurisdizione di legittimità) può sindacare la discrezionalità tecnica della P.A. (in questo caso, del Ministero della Cultura) solo se carente di motivazione, ovvero se basata su una valutazione manifestamente irragionevole o su un travisamento dei fatti.
In realtà, si segnala che il Consiglio di Stato è andato oltre questo approccio, affermando che il sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica può spingersi fino a verificare l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione della P.A. (cfr. sent. n. 10624/2022).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato avanzava istanza di condono ex l. 724/1994, ma la Soprintendenza negava il nulla osta; detto diniego era infruttuosamente impugnato dal privato. Il Comune perciò emanava il diniego di condono e, successivamente, l’ordinanza di rimessione in pristino, la quale veniva impugnata dal privato.
Il TAR Palermo ha affermato che, rispetto a quest’ultima impugnazione, la Soprintendenza non può dirsi controinteressata, pur avendo avuto un ruolo nella complessiva vicenda, poiché il giudizio ha ad oggetto un atto di esclusiva competenza comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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