Il Consiglio di Stato ha affermato che non sussiste la responsabilità risarcitoria in capo ad un Comune che abbia ordinato all’ANAS la rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà di quest’ultima, qualora l’ordine di rimozione sia annullato sol perché i terreni in questione non costituivano pertinenze stradali ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 285/1992: sussiste infatti un errore scusabile che esclude la colpa in capo al Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che in tema di concessione di servizi per l’affidamento dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade, è legittima la scelta della Stazione appaltante di individuare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando rilevanza anche all’elemento tariffario, cui applicare il ribasso offerto, non rinvenendosi ostacoli normativi nel riconoscere all’Ente concedente la facoltà di pre-determinazione delle tariffe applicabili dal concessionario nei confronti dei terzi soggetti, fruitori del servizio (ricadendo peraltro l’onere relativo anche sui cittadini/utenti, gravati da eventuali aumenti dei premi assicurativi).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere su ricorso straordinario, ha affermato che, in base all’art. 20 d.P.R. 380/2001, le uniche cause ostative alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rilascio del titolo edilizio nelle fattispecie ordinarie sono rappresentate dalla presenza di vincoli, a partire da quelli in materia ambientale, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’operatività del principio di necessità di pronuncia esplicita. Pertanto, l’eventuale mancata conformità urbanistica dell’intervento oggetto dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio-assenso che, in assenza di vincoli, è subordinata al solo requisito temporale.
Si segnala che la l. 182/2025 (in vigore dal 18.12.2025), novellando il comma 8 dell’art. 20 cit., ha esteso l’applicabilità del silenzio-assenso alle istanze di PdC a beneficio di immobili vincolati, qualora l’Autorità di tutela del vincolo si sia espressa favorevolmente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. d d.lgs. 42/2004, che annovera tra i beni culturali “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”, un immobile dichiarato monumento nazionale in epoca antecedente al d.lgs. 42/2004, definito dal proprio vincolo come testimonianza della storia politica e militare italiana nonché dell’identità nazionale, deve essere considerato bene culturale.
La riconducibilità degli immobili dichiarati monumenti nazionali ai beni culturali è ulteriormente confermata dall’introduzione, ad opera dell’art. 6 l. 153/2017, di un nuovo inciso nella lett. d succitata, secondo cui “se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale”.
La circostanza che anche i monumenti nazionali dichiarati in base ai regimi previgenti al d.lgs. 42/2004 siano sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova riscontro anche nell’art. 54, co. 1, lett. b d.lgs. cit., che contempla espressamente “gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente”.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che, come evincibile dall’art. 5, co. 1, lett. b-c d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), la valutazione di impatto ambientale (VIA) mira a stabilire, e conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità, sussumibili nel concetto di impatto ambientale, che si identificano nella alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa, che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.
Anche in considerazione della sua matrice europea (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE), il procedimento di VIA mira ex ante a valutare gli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, al fine di proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile.
La VIA costituisce un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della cd. opzione zero. La stessa non si sostanza in un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, venendo con essa esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati.
La previsione della durata di efficacia della VIA ex art. 25, co. 5 d.lgs. 152/2006 - riferita al termine minimo quinquennale che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opere da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un’istanza documentata di proroga - non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma è coerente con le previsioni della dir. 2010/75/CE (applicabile alle discariche) e delle successive, da cui si evince l’attenzione riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle migliori tecniche disponibili – necessariamente mutevoli nel tempo – sia in relazione all’evoluzione dei progetti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di VIA di cui all’art. 25 d.lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente) non è applicabile il cd. silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis l. 241/1990, trattandosi di un procedimento in cui le disposizioni del diritto dell’UE (in particolare, la dir. 2011/92/UE) richiedono l’adozione di provvedimenti espressi (cfr. art. 17-bis, co. 4 l. 241/1990).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce un atto autonomamente e immediatamente lesivo, impugnabile nel termine di legge sia in caso di esito negativo, sia in caso di esito positivo, con decorrenza dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’interessato. Ne consegue che, ove non venga tempestivamente impugnato il giudizio negativo di VIA, è inammissibile il successivo ricorso contro il diniego di concessione di derivazione idrica fondato su tale valutazione negativa, trattandosi di atto meramente consequenziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ribadisce che il più sicuro modo di accertare la conoscenza di un titolo edilizio da parte di un terzo è l’esistenza dei lavori; in assenza di esso, e in presenza di un accesso agli atti, dev’essere quest’ultimo a essere posto come termine iniziale per la piena conoscenza, anche se – in ipotesi – dall’istanza di accesso si possa meramente dedurre che il terzo era a conoscenza in via generale del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha considerato generico il motivo di diritto che non si soffermi – in materia di volumetrie Piano Casa – sulla correttezza dei calcoli, ma che si limiti a contestare tout court il calcolo medesimo, in via meramente apodittica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ricorda i contenuti dei due principii cardine dell’atto amministrativo, ossia quello di ragionevolezza e quello di proporzionalità: il primo postula la coerenza tra valutazione istruttoria e decisione amministrativa; il secondo evidenzia che tale decisione non deve essere più gravosa dello stretto necessario per ottenere il suo scopo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti