In un’ipotesi di trust, il TAR Veneto ha affermato che il trustee detiene sulle aree in sua disponibilità le medesime responsabilità e obblighi del proprietario, anche se il loro godimento sia stato ceduto a terzi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che per il Piano Casa del Veneto (di cui alla l. R.V. n. 14/2009) vige l’interpretazione autentica che consente la deroga edificatoria alle distanze comunali (ma non a quelle statali), come confermato da C. Cost., sent. n. 119/2020.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la destinazione commerciale include in sé non solo le attività strettamente di commercio, ma in via generale le attività economiche di servizio (e quindi terziario), inclusi gli immobili destinati a deposito o stoccaggio merci.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la Giunta Comunale ha competenza residua rispetto al Consiglio; può pertanto adottare un mero atto di accertamento tecnico, anche in materia di accordi urbanistici, di condizioni predeterminate dal Consiglio, in quanto di fatto non comporta alcun tipo di valutazione, né urbanistica né di ripianificazione (nel caso di specie, si trattava di attestare la sopravvenuta nullità di un accordo di pianificazione sulla base di elementi oggettivi quale il venir meno della garanzia fideiussoria).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, nel caso in cui un’opera sia realizzata nei pressi di un corso d’acqua minore, ai fini dell’applicazione del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004, è necessario che il corso d’acqua sia iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, avendo tale iscrizione valore costitutivo del vincolo, ciò diversamente dai corsi d’acqua maggiori per i quali l’iscrizione ha valore meramente ricognitivo della natura pubblica derivante dalle sue caratteristiche oggettive.
Il corso d’acqua è tale anche se sia privo di portata idrica significativa o non visibile per tutto l’anno, né rileva giuridicamente che lo stesso sia denominato come “vallone” anziché come “torrente” o “fiume”.
L’istanza di rimozione del vincolo paesaggistico su un bene tutelato ex lege ha funzione sollecitatoria di un procedimento avente natura officiosa, essendo avviato nell’interesse pubblico, sicché, non trattandosi di un procedimento a istanza di parte, non sussiste l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
Quando un privato chiede che un corso d’acqua minore venga escluso dal vincolo paesaggistico (cd. derubricazione), la relativa valutazione derogatoria della regola secondo cui tutti i corsi d’acqua pubblica sono vincolati ex lege compete alla Regione e al Ministero della Cultura che esercitano un potere tecnico-discrezionale in via eccezionale, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti vizi di illogicità, incongruenza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza possibilità per il giudice di sostituire il proprio giudizio a quello delle Autorità preposte, nemmeno per il tramite di una CTU.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel giudizio amministrativo, non è possibile per il CTU sostituirsi alla P.A. nell’espressione di una valutazione discrezionale: lo ha ricordato il TAR Veneto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’esonero è limitato ai fabbricati asserviti ad un uso produttivo, e non alle opere edilizie suscettibili di essere utilizzate al servizio di qualsiasi attività economica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che anche le opere realizzate prima dell’adozione del d.P.R. n. 31/2017, se qualificabili come attività edilizia libera con obbligo di previa autorizzazione paesaggistica, non sono soggette ad obblighi di demolizione (art. 17, co. 2 d.P.R. n. 31/2017).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il vincolo di destinazione scolastica di un immobile può venire meno, oltre che per effetto dell’intervenuta intesa in tal senso tra i soggetti competenti a esprimerla (Comune, Provincia, Provveditorato agli studi), anche allorquando per lungo termine il cespite, già destinato a edificio scolastico, sia rimasto privo di fatto di ogni pertinente utilizzazione senza una ragionevole giustificazione oggettiva e, al contempo, versi in condizioni di obiettivo degrado: in tale contesto, l’Ente proprietario del bene può dichiarare l’intervenuta cessazione della destinazione a scuola del proprio immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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