Il TAR Veneto ricorda che la Giunta Comunale ha competenza residua rispetto al Consiglio; può pertanto adottare un mero atto di accertamento tecnico, anche in materia di accordi urbanistici, di condizioni predeterminate dal Consiglio, in quanto di fatto non comporta alcun tipo di valutazione, né urbanistica né di ripianificazione (nel caso di specie, si trattava di attestare la sopravvenuta nullità di un accordo di pianificazione sulla base di elementi oggettivi quale il venir meno della garanzia fideiussoria).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, nel caso in cui un’opera sia realizzata nei pressi di un corso d’acqua minore, ai fini dell’applicazione del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004, è necessario che il corso d’acqua sia iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, avendo tale iscrizione valore costitutivo del vincolo, ciò diversamente dai corsi d’acqua maggiori per i quali l’iscrizione ha valore meramente ricognitivo della natura pubblica derivante dalle sue caratteristiche oggettive.
Il corso d’acqua è tale anche se sia privo di portata idrica significativa o non visibile per tutto l’anno, né rileva giuridicamente che lo stesso sia denominato come “vallone” anziché come “torrente” o “fiume”.
L’istanza di rimozione del vincolo paesaggistico su un bene tutelato ex lege ha funzione sollecitatoria di un procedimento avente natura officiosa, essendo avviato nell’interesse pubblico, sicché, non trattandosi di un procedimento a istanza di parte, non sussiste l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
Quando un privato chiede che un corso d’acqua minore venga escluso dal vincolo paesaggistico (cd. derubricazione), la relativa valutazione derogatoria della regola secondo cui tutti i corsi d’acqua pubblica sono vincolati ex lege compete alla Regione e al Ministero della Cultura che esercitano un potere tecnico-discrezionale in via eccezionale, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti vizi di illogicità, incongruenza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza possibilità per il giudice di sostituire il proprio giudizio a quello delle Autorità preposte, nemmeno per il tramite di una CTU.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel giudizio amministrativo, non è possibile per il CTU sostituirsi alla P.A. nell’espressione di una valutazione discrezionale: lo ha ricordato il TAR Veneto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’esonero è limitato ai fabbricati asserviti ad un uso produttivo, e non alle opere edilizie suscettibili di essere utilizzate al servizio di qualsiasi attività economica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che anche le opere realizzate prima dell’adozione del d.P.R. n. 31/2017, se qualificabili come attività edilizia libera con obbligo di previa autorizzazione paesaggistica, non sono soggette ad obblighi di demolizione (art. 17, co. 2 d.P.R. n. 31/2017).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il vincolo di destinazione scolastica di un immobile può venire meno, oltre che per effetto dell’intervenuta intesa in tal senso tra i soggetti competenti a esprimerla (Comune, Provincia, Provveditorato agli studi), anche allorquando per lungo termine il cespite, già destinato a edificio scolastico, sia rimasto privo di fatto di ogni pertinente utilizzazione senza una ragionevole giustificazione oggettiva e, al contempo, versi in condizioni di obiettivo degrado: in tale contesto, l’Ente proprietario del bene può dichiarare l’intervenuta cessazione della destinazione a scuola del proprio immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che non sussiste la responsabilità risarcitoria in capo ad un Comune che abbia ordinato all’ANAS la rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà di quest’ultima, qualora l’ordine di rimozione sia annullato sol perché i terreni in questione non costituivano pertinenze stradali ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 285/1992: sussiste infatti un errore scusabile che esclude la colpa in capo al Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che in tema di concessione di servizi per l’affidamento dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade, è legittima la scelta della Stazione appaltante di individuare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando rilevanza anche all’elemento tariffario, cui applicare il ribasso offerto, non rinvenendosi ostacoli normativi nel riconoscere all’Ente concedente la facoltà di pre-determinazione delle tariffe applicabili dal concessionario nei confronti dei terzi soggetti, fruitori del servizio (ricadendo peraltro l’onere relativo anche sui cittadini/utenti, gravati da eventuali aumenti dei premi assicurativi).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere su ricorso straordinario, ha affermato che, in base all’art. 20 d.P.R. 380/2001, le uniche cause ostative alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rilascio del titolo edilizio nelle fattispecie ordinarie sono rappresentate dalla presenza di vincoli, a partire da quelli in materia ambientale, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’operatività del principio di necessità di pronuncia esplicita. Pertanto, l’eventuale mancata conformità urbanistica dell’intervento oggetto dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio-assenso che, in assenza di vincoli, è subordinata al solo requisito temporale.
Si segnala che la l. 182/2025 (in vigore dal 18.12.2025), novellando il comma 8 dell’art. 20 cit., ha esteso l’applicabilità del silenzio-assenso alle istanze di PdC a beneficio di immobili vincolati, qualora l’Autorità di tutela del vincolo si sia espressa favorevolmente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. d d.lgs. 42/2004, che annovera tra i beni culturali “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”, un immobile dichiarato monumento nazionale in epoca antecedente al d.lgs. 42/2004, definito dal proprio vincolo come testimonianza della storia politica e militare italiana nonché dell’identità nazionale, deve essere considerato bene culturale.
La riconducibilità degli immobili dichiarati monumenti nazionali ai beni culturali è ulteriormente confermata dall’introduzione, ad opera dell’art. 6 l. 153/2017, di un nuovo inciso nella lett. d succitata, secondo cui “se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale”.
La circostanza che anche i monumenti nazionali dichiarati in base ai regimi previgenti al d.lgs. 42/2004 siano sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova riscontro anche nell’art. 54, co. 1, lett. b d.lgs. cit., che contempla espressamente “gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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