Il TAR Veneto ribadisce che i presupposti per la revoca di un provvedimento amministrativo (nel caso di specie, la dichiarazione di interesse culturale) sono l’esistenza di un pubblico interesse, o il mutamento di una situazione di fatto: non assurgono a tali presupposti il degrado del bene causato – anche – dall’inerzia del privato, o l’esistenza di interessi secondari, recessivi rispetto a quello pubblico di tutela del bene, o la mancanza di significativi elementi artistici. Tale “revoca”, infatti, comporterebbe l’espressione di valutazioni di discrezionalità tecnica che in realtà spetterebbero solo all’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che il parere della Commissione Medica preliminare alla sospensione della patente di guida ha contenuto sia tecnico-discrezionale (nella parte in cui riguarda fatti verificabili mediante accertamenti clinici di laboratorio) sia prognostico, relativo al rischio di recidiva e all’evoluzione futura della condizione psicofisica del privato (che deve essere parametrato su un criterio di “estrema cautela”, essendo a rischio la sicurezza stradale).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce come non sia sufficiente a giustificare l’interesse a ricorrere avverso un permesso di costruire il mero rapporto di vicinanza tra il ricorrente e il controinteressato, dovendosi al contrario provare l’esistenza di una concreta lesione derivante dai vizi del provvedimento, sia essa effettiva o potenziale (ma con un alto grado di certezza).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la pretesa indennitaria conseguente all’occupazione senza titolo di beni demaniali è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non quinquennale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che in base al principio del risultato, la Stazione appaltante è tenuta a verificare, già in sede di gara, che i veicoli - offerti per l’esecuzione dell’appalto di trasporto di alunni con disabilità – siano idonei a rispettare i requisiti tecnici minimi fissati dal capitolato: l’affidamento della commessa e l’esecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve senz’altro essere inteso in tale ottica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, una società agricola era autorizzata dalla Provincia, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica e calore da biogas derivante da reflui zootecnici e biomasse agricole.
Successivamente, la Provincia disponeva, ai sensi dell’art. 21-quater l. 241/1990, la sospensione della predetta autorizzazione, avendo accertato l’inosservanza da parte della società di alcune prescrizioni vincolanti apposte al titolo autorizzatorio e altre criticità afferenti alla gestione dell’impianto. Nel provvedimento, la Provincia precisava che la sospensione sarebbe rimasta efficace “fino a quando non verrà ottemperato agli adempimenti previsti in attuazione dell’Autorizzazione Unica vigente, rispetto agli ordini e diffide sopraccitate impartite dalle Autorità Pubbliche”.
Il Consiglio di Stato ha affermato che in forza del principio iura novit curia, il G.A. ha il potere di qualificare il provvedimento impugnato indipendentemente dal nomen iuris che vi abbia imposto la P.A. Pertanto, un atto che la P.A. stessa ha qualificato come sospensione ai sensi dell’art. 21-quater cit. ben può essere riqualificato come atto di decadenza, qualora ne sussistano i requisiti, e cioè la falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero ancora nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi del d.P.C.M. 14 novembre 1997, il territorio comunale è suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del PRG e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. Qualora sia dunque contestato il disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo.
Nel caso di specie, dalle norme tecniche comunali si evinceva con chiarezza la destinazione esclusivamente industriale dell’area: di conseguenza, la zonizzazione acustica corretta non corrispondeva alla classe V ma alla classe VI.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la destinazione urbanistica di verde pubblico attrezzato impressa ad un terreno di proprietà privata costituisce un vincolo di natura espropriativa, consentendo la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica.
Si segnala che altra parte della giurisprudenza lo considera un vincolo conformativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il presidente di un’associazione impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico-archeologico aveva notato sulla piattaforma eBay la presenza un reperto ceramico risalente al II secolo a.C. (lekanis centuripina, un vaso decorato con figure femminili e motivi policromi), messo in vendita da una casa d’aste australiana, provvedendo ad informare tempestivamente il competente Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Grazie alla segnalazione, il bene veniva successivamente recuperato dalle autorità pubbliche e restituito al legittimo proprietario, individuato nella Soprintendenza. L’Assessorato regionale, competente in materia, negava tuttavia al segnalante il riconoscimento del premio di rinvenimento, ritenendo insussistenti i presupposti di cui al d.lgs. 42/2004.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la disciplina dell’attribuzione del premio di rinvenimento di cui agli artt. 90-93 d.lgs. 42/2004, quale misura di stimolo all’adempimento di doveri civici nell’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), deve essere interpretata in chiave evolutiva, tenendo conto delle nuove modalità, digitali e indirette, con cui beni di rilevanza archeologica possono emergere all’attenzione pubblica. La nozione di “rinvenimento” deve pertanto intendersi riferita anche a condotte meramente conoscitive e segnaletiche, purché fondate su evidenze oggettive in grado di suscitare un intervento delle autorità e che consentano un effettivo recupero del bene.
Nel caso di rinvenimento informativo (ossia, attraverso una segnalazione efficace), l’entità del premio di cui agli artt. 90-93 cit. può essere parametrata all’effettiva incidenza causale della segnalazione rispetto al complessivo intervento di recupero, ascrivibile anche alla successiva attività delle Autorità pubbliche. Tale criterio risponde all’esigenza di valorizzare la cooperazione civica senza, tuttavia, eccedere nella premialità, riservando il massimo premio ai casi in cui lo scopritore abbia adempiuto integralmente agli obblighi di legge e consegnato il bene fisicamente rinvenuto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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