Il TAR Veneto ha affermato che il P.A.T. determina le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale e non ha effetti conformativi diretti, mentre le prescrizioni di dettaglio, direttamente lesive, sono demandate al P.I., che costituisce lo strumento operativo.
Pertanto, laddove venga impugnata una variante al P.I., non è affatto detto che si debba impugnare anche il P.A.T.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, numerosi privati impugnavano la deliberazione del Consiglio comunale che approvava una variante al P.I. per l’individuazione dell’area ove ubicare una pista ciclabile, apponendovi il vincolo preordinato all’esproprio.
I ricorrenti convenivano in giudizio il Sindaco, gli amministratori e consiglieri comunali e il Responsabile dell’Ufficio tecnico, ma il TAR Veneto ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, numerosi privati impugnavano la deliberazione del Consiglio comunale che approvava una variante al P.I. per l’individuazione dell’area ove ubicare una pista ciclabile, apponendovi il vincolo preordinato all’esproprio.
Il TAR Veneto ha affermato che la scelta del tracciato dell’opera pubblica rientra nella discrezionalità propria dell’amministrazione, sindacabile dal giudice di legittimità solo per vizi di irragionevolezza o illogicità, difetto o incompletezza dell’istruttoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, numerosi privati impugnavano la deliberazione del Consiglio comunale che approvava una variante al P.I. per l’individuazione dell’area ove ubicare una pista ciclabile, apponendovi il vincolo preordinato all’esproprio.
I privati eccepivano che la delibera impugnata sarebbe carente della copertura finanziaria necessaria per l’indennizzo dovuto ai soggetti privati.
Il TAR Veneto ha affermato che va escluso l’interesse a ricorrere del privato – e quindi l’ammissibilità delle relative censure – quando vengano in considerazione profili che attengono esclusivamente al finanziamento e alla copertura finanziaria del progetto.
In ogni caso, la previsione dell’indennità di esproprio non costituisce elemento essenziale del provvedimento con cui viene dichiarata la pubblica utilità di un’opera.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, numerosi privati impugnavano la deliberazione del Consiglio comunale che approvava una variante al P.I. per l’individuazione dell’area ove ubicare una pista ciclabile, apponendovi il vincolo preordinato all’esproprio.
Il secondo motivo del ricorso era riferito solo ad una parte del tracciato, quindi il suo accoglimento era di interesse solo dei ricorrenti proprietari di aree o immobili ubicati lungo quel tratto.
Il TAR Veneto l’ha perciò dichiarato inammissibile, enunciando alcuni principi in materia di ricorso collettivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Milano, dopo aver dato atto dei due opposti orientamenti giurisprudenziali, decide di aderire a quello più recente, secondo cui, per ottenere il cd. silenzio assenso sull’istanza di PdC, ovvero il perfezionamento della SCIA per decorrenza del termine, non occorre più la conformità urbanistico-edilizia della pratica edilizia.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Con la Deliberazione n. 303 del 21 marzo 2023la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di porre in essere tutti gli atti necessari per avviare la sistematizzazione e il rinnovamento del complesso insieme di disposizioni regionali aventi implicazioni dirette o indirette sulla disciplina e sulla pianificazione dell’uso dei suoli, finalizzati alla predisposizione di una proposta di testo normativo di aggiornamento della suddetta normativa.
La bozza di proposta formulata dal gruppo di lavoro è ora, come previsto dalla DGR 303 del 2023, “oggetto di un processo partecipativo, quale percorso strutturato di dialogo e confronto, con gli stakeholder interni ed esterni all’amministrazione regionale“.
Nel caso di specie, una convenzione di lottizzazione affermava che la ditta lottizzante s’impegnava a realizzare ed eseguire a propria cura e spese alcune opere di urbanizzazione primaria come indicate in tre tavole di progetto, “conguagliando successivamente il tratto di strada previsto dal PRG la cui spesa sarà a carico del Comune”.
I privati realizzavano la strada, chiedendone il ristoro economico al Comune, il quale glielo negava.
Il TAR Veneto ha affermato che tutto dipende da cosa le Parti avevano inteso con la parola “conguagliando”:
- se si interpreta come rimborso spese, i privati avrebbero dovuto allegare in giudizio le tavole di progetto, da cui risultasse che le opere da loro eseguite erano quelle dedotte in convenzione;
- se si interpreta come scomputo dagli oneri, la convenzione è difettosa per incompletezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ribadito che la mancata impugnazione degli atti di pianificazione nel frattempo intervenuti, frutto di autonome valutazioni, e per loro stessi idonei a definire la destinazione delle aree di proprietà dei ricorrenti, priva i ricorrenti stessi di un interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento della pregressa strumentazione urbanistica, in quanto l’eventuale annullamento di essa non sarebbe idoneo a travolgere la disciplina impressa alle aree dalla strumentazione successivamente intervenuta.
Si tratta di un’affermazione già compiuta dal TAR Veneto, ma non unanime nella giurisprudenza amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ritenuto ammissibile l’impugnazione da parte del Comune contermine, della variante parziale al P.I. dell’altro Comune, preordinata alla realizzazione di un complesso immobiliare a destinazione logistica della superficie di 126.955 mq in zona agricola mediante SUAP in variante urbanistica semplificata.
Il Comune, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi di una collettività di cittadini, è legittimato ad impugnare provvedimenti suscettibili di recare pregiudizio al suo territorio e ritenuti lesivi dell’ambiente e della salute della comunità amministrata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti