Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia.
In particolare, l’art. 22, co. 4 d.P.R. 327/2001 prevede che, nel caso in cui il privato interessato non condivida l’indennità provvisoriamente determinata dall’Autorità espropriante, può chiederne la determinazione ai sensi dell’art. 21, co. 3 d.P.R. 327/2001 entro trenta giorni dall’immissione nel possesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, nel contesto di un ricorso avverso una delibera di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un’opera pubblica, ha affermato che spetta al G.O. conoscere delle censure riguardanti la determinazione del danno patito e l’asserita incongruità delle stime di indennizzo effettuate dalle PP.AA. interessate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato la carenza d’interesse in capo al privato ricorrente avverso una delibera di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un’opera pubblica, relativamente alle censure di mancati finanziamento e copertura finanziaria del progetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il ricorrente impugnava il decreto con il quale AVEPA disponeva la proroga per sei mesi del fermo amministrativo delle erogazioni di contributi comunitari in favore dell’impresa.
Nelle more del processo, i sei mesi decorrevano.
Poiché il ricorso era volto al solo annullamento della suddetta proroga e non era formulata alcuna istanza risarcitoria, la naturale scadenza degli effetti del decreto impugnato determinava il venir meno di qualsivoglia utilità alla decisione di merito del ricorso, perciò il TAR Veneto l’ha dichiarato improcedibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In questa nota l'avvocato Alberto Antico si chiede se sia ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. b c.p.p. (“inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale”), che lamenti la violazione delle norme del PRG o comunque di uno strumento urbanistico comunale, confrontando la giurisprudenza del giudice amministrativo con quella della Corte di Cassazione.
Il TAR Veneto ha affermato che, nella particolare materia della tutela del paesaggio, laddove si fronteggino opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il Giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’Organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto si è allineato alla Corte costituzionale nell’affermare che la potestà ministeriale riconosciuta dall’art. 138, co. 3 d.lgs. 42/2004, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui al precedente art. 136, non costituisce un potere straordinario o eccezionale, ma rappresenta la manifestazione della competenza costituzionale propria dello Stato di riconoscere e tutelare i beni del patrimonio culturale.
Non aveva pregio perciò l’eccezione del ricorrente, nel caso di specie, secondo cui il potere ministeriale violerebbe le competenze legislative ed amministrative attribuite alla Regione e agli Enti Locali nelle materie del paesaggio, dell’urbanistica e dell’ambiente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto del vincolo paesaggistico.
Il potere di disporre la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico (cfr. art. 138, co. 3 d.lgs. 42/2004; artt. 16 e 47 d.P.C.M. 169/2019) concorre in capo al Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura e alla Commissione Regionale per il patrimonio culturale.
Nel caso di specie, si trattava del provvedimento del 23.03.2021 con il quale la Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Veneto – Ministero della Cultura ha dichiarato il notevole interesse pubblico dell’area del Monte Berico e della Riviera Berica Settentrionale in Comune di Vicenza, ai sensi degli artt. 136, co. 1, lett. c-d; 138, co. 3 e 141 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale bellezza d’insieme ex art. 136, co. 1, lett. d d.lgs. 42/2004 (che non richiede necessariamente l’omogeneità dei singoli elementi, nel senso che non ogni singolo elemento compreso nell’area assoggettata al vincolo deve presentare i caratteri della bellezza naturale) costituisce tipica espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, non sindacabile se non sotto i profili della manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o arbitrarietà.
L’avvenuta edificazione di un’area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato sembra rovesciare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, affinché si possa formare il cd. silenzio-assenso sua una pratica edilizia, sarebbe necessario che la stessa sia conforme al paradigma normativo ed urbanistico-edilizio. Il Comune, infatti, laddove ravvisasse la manifesta illegittimità del titolo, potrà sempre intervenire in autotutela, ricorrendone i presupposti. Il privato, d’altro canto, potrà così contare sulla maggiore certezza del diritto e, soprattutto, potrà evitare di essere esposto alle tardive richieste di integrazione documentale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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