Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione, motivata sull’inottemperanza alle prescrizioni a cui era subordinato il condono delle opere insistenti nella fascia di rispetto di una roggia e, dunque, sull’assenza di titolo al mantenimento di opere nella fascia di rispetto idraulica.
Il TAR ha però compensato le spese, alla luce delle “oscillazioni giurisprudenziali” sul punto.
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Sul Bur n. 125 del 22/09/2023 è stata pubblicata la legge regionale del Veneto 19 settembre 2023, n. 25, recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica".
Il TAR Veneto ha risposto che se il muro serve unicamente a sostenere e a difendere i fondi adiacenti, le spese sono a carico del proprietario degli stessi; se, invece, ha per scopo la stabilità o la conservazione della sede stradale, le spese sono a carico dell’Ente proprietario della strada; se si tratta di uso promiscuo, la spesa si divide in ragione dell’interesse (cfr. art. 30, co. 4 e 5 del Codice della strada).
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Il TAR Veneto ha affermato che per la legittimità di un intervento edilizio in fascia di sicurezza stradale, è necessario il previo parere favorevole espresso dall’Ente proprietario della strada.
Nel caso di specie, il privato aveva progettato una demo-ricostruzione del proprio immobile in fascia di rispetto stradale. L’Ente proprietario della strada aveva anche rilasciato il proprio assenso, ma il privato iniziava i lavori prima della formale emanazione del PdC da parte del Comune. Con ciò, le opere realizzate divenivano sine titulo e non sanabili.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 54 TUEL, in materia di ordinanze contingibili e urgenti (nel caso di specie, per la messa in sicurezza di un allevamento dal punto di vista dell’incolumità pubblica e del benessere animale), individua, oltre all’Autorità competente, tre soli presupposti: la contingibilità, l’urgenza e l’interesse pubblico da salvaguardare.
Non costituiscono invece requisiti necessari: a) l’assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare; b) la temporaneità degli effetti (a meno che il potere sia esercitato al fine di anticipare gli effetti di misure definitive tipizzate, qualora le modalità per la loro adozione previste dalla legge non consentano di evitare il prodursi di pregiudizi ai beni-interessi tutelati); c) la residualità della misura, qualora i poteri ordinariamente previsti si rivelino insufficienti a fronteggiare la situazione di pericolo.
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Nel caso di specie, il privato impugnava la delibera del Consiglio comunale che esercitava la prelazione sulla cessione di un bene culturale, senza impugnare il parere del Ministero della Cultura che aveva valutato come congruo un programma di valorizzazione dell’immobile oggetto di prelazione, né la determina del dirigente comunale che concludeva il procedimento di prelazione.
Il TAR Veneto ha ritenuto il ricorso comunque ammissibile.
Il parere ministeriale non era lesivo, mentre la determina dirigenziale era un atto meramente esecutivo della delibera consiliare, in quanto tale oggetto di automatica caducazione, qualora il ricorso fosse accolto.
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Nel caso di specie, un’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati era impugnata con separati ricorsi dal responsabile dell’abbandono e dai proprietari.
Il primo perdeva; i secondi vincevano, poiché il Comune non aveva compiuto alcuna valutazione in ordine alla loro presunta colpa.
Uno dei proprietari impugnava la sola successiva diffida ad ottemperare all’ordinanza, chiedendo di beneficiare dell’efficacia del giudicato ottenuto dagli altri proprietari.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, offrendo nel contempo alcuni utili chiarimenti sull’efficacia del giudicato amministrativo.
Il principio dell’efficacia ultra partes del giudicato vale solo in caso di annullamento di atti normativi, generali e di atti plurimi con effetti inscindibili, ma non si applica al caso di un atto plurimo con effetti scindibili (com’era la fattispecie concreta, potendo sussistere la colpa di uno dei proprietari e non degli altri nell’abbandono dei rifiuti).
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Nel caso di specie, una società proprietaria di un palazzo veneziano, da trasformarsi in hotel, intendeva adibire il portico di proprietà pubblica del palazzo all’attività commerciale.
Allo scopo, stipulava con il Comune di Venezia una concessione d’uso, previo parere favorevole della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto.
Avendo chiesto chiarimenti alla Soprintendenza sulle modalità di realizzazione di una rampa di accesso al pontile per i disabili, la Soprintendenza non solo comunicava il rigetto dell’istanza, ma, con riferimento al proposto uso a plateatico del pontile, che non costituiva specifico oggetto dell’interlocuzione, lo denegava.
Il Comune, allora, chiedeva alla società di adeguarsi alla comunicazione soprintendentizia.
Il TAR Veneto ha dichiarato i provvedimenti immediatamente lesivi e li ha annullati, per contraddittorietà con le precedenti decisioni e per mancato rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale della società.
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Il TAR Veneto ha ricordato che anche all’azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al G.A. si applica il principio generale dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, quali l’ingiustizia del danno, la colpevolezza della P.A., il nesso di causalità fra la condotta illecita e il danno-evento.
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Nel caso di specie, il Comune chiedeva al TAR Veneto un rinvio dell’udienza, a causa delle difficoltà organizzative in cui l’Ente Locale si è venuto a trovare a causa della carenza di personale e che avrebbero impedito una tempestiva nomina di un nuovo difensore a seguito del decesso di quelli precedentemente costituiti.
Il TAR Veneto ha negato il rinvio, che ormai richiede gravi ed eccezionali ragioni (il Comune è comunque riuscito a svolgere difese all’udienza).
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