Nel caso di specie, a fronte di una SCIA in sanatoria ex art. 37, co. 4 d.P.R. 380/2001 presentata da un Condominio soggetto a vincolo paesaggistico, il Comune eccepiva la presenza di una modifica morfo-tipologica della copertura del corpo scala da piana ad inclinata, di modifiche delle altezze dei prospetti e la modifica della sagoma.
Il Condominio invocava il punto A.2. dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017, con conseguente esclusione dall’autorizzazione paesaggistica in virtù dell’art. 2 del medesimo decreto.
Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha respinto questa tesi.
Il TAR ha anche precisato che quanto alla modifica delle sagome dei prospetti, non aveva pregio l’eccezione del Condominio secondo cui essa era di modestissimo rilievo e ricompresa nella soglia di tolleranza del 2% di cui all’art. 34-bis d.P.R. 380/2001, poiché tale norma rileva sul piano della violazione edilizia, ma non a fini paesaggistici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di una SCIA in sanatoria ex art. 37, co. 4 d.P.R. 380/2001 esige una definizione in forma espressa da parte del Comune, in assenza della quale il relativo procedimento di sanatoria non può dirsi perfezionato né in senso sfavorevole né, tanto meno, in senso favorevole all’istante.
L’eventuale inerzia del Comune integra un silenzio non significativo.
Il Comune non è soggetto ai termini fissati dall’art. 19 l. 241/1990 per l’esercizio del potere inibitorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha affermato che il vincolo paesaggistico sopravvenuto all’intervento abusivo deve ritenersi senz’altro rilevante ai fini della sanatoria edilizia di cui all’art. 37, co. 4 d.P.R. 380/2001, dovendo essere comunque acquisito ex art. 167 d.lgs. 42/2004 il parere dell’Autorità tutoria in ordine all’assentibilità della sanatoria e ciò a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo medesimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha ricordato che, nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Salerno ha ritenuto che l’innalzamento del tetto ai fini energetici non necessiti della preventiva autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, stante l’esclusione prevista dall’art. 149, c. 1, lett. a) del prefato d.lgs. con riferimento agli “interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”.
Nel caso di specie l’innalzamento assentito con CILAS, ma senza autorizzazione paesaggistica, era di circa 60 cm e veniva classificato come manutenzione straordinaria.
Il Collegio, applicando le deroghe previste dall’art. 119 del d.lgs. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 (cd. Superbonus 110%), dall’art. art. 14, comma 7, del d. lgs. n. 102/2014 e dal d.m. 14 gennaio 2008 e dalla l.r. Campania n. 10/2022, giunge ad affermare che tali normative statali e regionali, dato il loro carattere derogatorio, esplicano la loro efficacia anche sul piano paesaggistico.
Personalmente, si tratta di una conclusione poco persuasiva.
Davvero la ratio derogatoria insita nelle summenzionate disposizioni normative esplica ex se la sua efficacia anche sul piano paesaggistico?
Davvero le deroghe ammesse dagli interventi edilizi di efficientamento energetico prescindono da ogni valutazione da parte degli enti preposti alla tutela paesaggistico?
Dal mio punto di vista, proprio in quanto norme eccezionali, esse dovrebbero essere interpretate ed applicate in modo rigoroso, ex art. 12 disp. prel. c.c.
Quindi, mancando una chiara norma di legge che attribuisca anche valenza paesaggistica alle deroghe siffatte, la conclusione del Giudice Amministrativo appare sicuramente gradita agli interessati, ma opinabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, due fabbricati, per essere antistanti, non devono necessariamente essere paralleli, ma possono anche fronteggiarsi con andamento obliquo, purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento. Ne consegue che non danno luogo a pareti antistanti gli edifici posti ad angolo retto, né quelli in cui sono gli spigoli opposti a potersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che la configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell’opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale, ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l’esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l’opera non deve creare carico urbanistico.
Nel caso di specie, non è stato riconosciuto come pertinenza urbanistica un manufatto di 100 mq ad uso garage/deposito attrezzi, che violava la cubatura massima di 800 mc ammessi in zona agricola.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che il titolo di “coltivatore diretto” può essere assegnato o denegato sulla base di un’istruttoria che verifichi se sussiste la prevalenza dell’attività agricola sulle (eventuali) altre. La prevalenza deve intendersi sia a livello temporale (tale attività deve impegnare per il maggior periodo dell’anno) sia a livello economico (essa deve costituire la maggior fonte di reddito del richiedente).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Al fine di verificare se sussistano i requisiti per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, il TAR Veneto dapprima ricorda che le giornate annue medie di lavoro agricolo sono 280, calcolate su base di 6,5 ore medie al giorno; poi precisa che tale criterio speciale di calcolo non potrebbe essere applicato (senza adeguata motivazione) per convertire il monte orario di un contratto di lavoro dipendente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte di cassazione penale ha ribadito che il requisito della cd. doppia conformità, richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 T.U. edilizia, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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