Il T.A.R. chiarisce i termini processuali che devono essere rispettati per un impugnare un atto amministrativo che, nonostante fosse stato pubblicato sull’albo pretorio comunale, era comunque soggetto a notifica individuale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che, di regola, i vizi dell’offerta attinenti alla campionatura possono essere emendati ricorrendo al soccorso istruttorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Brescia, seguendo l’insegnamento dell’Ad. Pl. del Consiglio di Stato, si sofferma sui presupposti giuridici che devono sussistere per disporre la revoca e/o il recesso dell’aggiudicazione dopo la stipulazione del contratto d’appalto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sui presupposti che devono sussistere per poter impugnare legittimazione la Valutazione Ambientale Strategica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la mancata impugnazione della dichiarazione di interesse culturale di un’opera d’arte comporta l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso avverso il diniego di attestato di libera circolazione dell’opera. Tra i due, infatti, l’atto presupposto è la dichiarazione, il cui procedimento può iniziare a seguito dell’istanza di libera circolazione (ma non ne è l’unica fonte).
Per questo, mentre la caducazione del diniego non comporta necessariamente quella della dichiarazione di interesse culturale, è vero l’opposto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che le doglianze devono essere contenute o nel ricorso introduttivo o in una memoria comunque notificata alla controparte, ma non possono essere introdotte per la prima volta nella memoria conclusionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.A. (e non al TSAP) conoscere del ricorso in cui si contesti la realizzazione di un intervento edilizio in cui si prevede, tra le altre cose, il mero prolungamento di una tubazione di allontanamento di acque meteoriche già presente in situ, non qualificabile come corpo idrico, alla stregua di una canaletta naturale di raccolta delle acque piovane, già parzialmente tombinata sia a monte che a valle.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che il giudizio amministrativo non si estende alle vicende e agli atti intervenuti dopo la proposizione del ricorso, eventualmente richiamati nelle memorie difensive del ricorrente, ma non oggetto di specifiche rituali censure formulate con la proposizione di motivi aggiunti.
Parimenti, sono inammissibili le censure contenute unicamente in memorie difensive non notificate a controparte.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un Condominio presentava al Comune una SCIA in sanatoria per alcune difformità edilizie e, parallelamente, una CILAS Superbonus.
Il Comune, alla luce delle irregolarità edilizie, nonché dell’incompletezza documentale di entrambi gli atti, dichiarava l’inammissibilità e l’improcedibilità della CILAS, disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello status quo ante.
I privati eccepivano che la disciplina del Superbonus sembra esplicitamente ammettere anche gli interventi su immobili abusivi.
Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha respinto un simile ragionamento, dichiarando testualmente: “Le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020 … vanno dunque interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile”.
Per vero, nel caso di specie la SCIA in sanatoria (che naturalmente costituisce ammissione delle irregolarità edilizie presenti nel fabbricato) difettava tra le altre cose del parere soprintendentizio, nonostante la presenza di un vincolo paesaggistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un Condominio presentava al Comune una SCIA in sanatoria per alcune difformità edilizie e, parallelamente, una CILAS Superbonus.
Il Comune, alla luce delle irregolarità edilizie, nonché dell’incompletezza documentale di entrambi gli atti, dichiarava l’inammissibilità e l’improcedibilità della CILAS, disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello status quo ante.
I privati eccepivano che la legislazione non prevede un procedimento di inibitoria della CILA.
Il TAR Lazio, Sede di Roma, pur dando atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha aderito all’orientamento secondo cui l’esercizio del potere di vigilanza contro gli abusi edilizi delineato in via generale dall’art. 27 d.P.R. 380/2001 ben può consistere nel semplice rilievo, non soggetto a termini o procedure particolari e comunque non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’inefficacia della CILA in vista della sospensione dei lavori e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi.
Essendo la CILA un atto del privato, il Comune non era tenuto ad emettere il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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