Il TAR Veneto ha affermato la legittimità dell’ordinanza con la quale era ingiunto al privato di provvedere a propria cura e spese alla demolizione dei cancelli e delle opere murarie di recinzione e chiusura della strada pubblica, con ripristino dello stato dei luoghi, ordinanza motivata sulla riconosciuta rilevanza pubblica della strada interessata dagli interventi edilizi di montaggio di cancelli sui muretti e recinzioni metalliche, ritenuti dal Comune in grado di comprometterne la fruibilità da parte della cittadinanza e dei residenti, nonché sull’abusività dei suddetti interventi, siccome sprovvisti di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistico-ambientale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un’ordinanza di demolizione per difetto d’istruttoria e di motivazione, per non essersi il Comune avveduto che la prescrizione della Soprintendenza del 2009 asseritamente violata era stata superata dalla stessa P.A. (rendendola ineseguibile ed inesigibile) prima dell’adozione dell’ordine a demolire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Segnaliamo questa recente sentenza del TAR Lazio in materia di punteggi a una offerta tecnica di un appalto che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’Ente è coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. La verifica del rispetto del vincolo di territorialità non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo a tal fine sufficiente la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della stessa.
Il particolare regime della necessaria territorialità delle licenze del servizio di noleggio con conducente (NCC) non viola le regole di diritto eurounitario, atteso che l’art. 49 TFUE, che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all’altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative, le quali si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Basilicata ha affermato che, tenuto conto del principio del favor partecipationis, ai sensi del quale, in presenza di clausole della lex specialis di gara ambigue e/o contraddittorie, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara invece di quella che determina l’esclusione dell’offerente, anche alla luce dell’interesse pubblico del massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, finalizzato alla scelta da parte della P.A. del migliore contraente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato e pubblicato due documenti fondamentali per chi opera nel settore immobiliare: il “Manuale dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare” e la “Guida alla Consultazione delle Quotazioni OMI”. Questi strumenti forniscono criteri, metodi e istruzioni tecniche per la produzione e la consultazione delle statistiche e delle quotazioni immobiliari.
Manuale dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare: trasparenza e regole
Il “Manuale dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare” è un documento di riferimento che definisce i principi base e le istruzioni tecniche per la produzione delle statistiche e delle quotazioni OMI. Questa nuova edizione, che sostituisce quella del 2016, ha l’obiettivo di rendere trasparenti le regole seguite dall’Agenzia delle Entrate nella produzione di tali dati.
Guida alla Consultazione delle Quotazioni OMI: come interpretare i dati
La “Guida alla Consultazione delle Quotazioni OMI” offre istruzioni dettagliate su come consultare correttamente i dati pubblicati dall’Osservatorio. Al suo interno, sono fornite indicazioni su come interrogare la banca dati delle quotazioni OMI e come accedere alla consultazione cartografica del framework GEOPOI per il download dei perimetri di zona.
Questi documenti sono essenziali per professionisti del settore immobiliare, come agenti immobiliari, periti, notai e investitori, ma anche per i cittadini interessati a comprendere meglio il mercato immobiliare italiano. La loro pubblicazione contribuisce a una maggiore trasparenza e accessibilità dei dati, favorendo decisioni più informate.
Dove trovare i documenti
I documenti sono disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata all’Osservatorio del Mercato Immobiliare.
La IV Sezione penale della Corte di cassazione, in tema di violazioni della normativa antisismica, ha affermato che il giudice, nel caso in cui ritenga che non sussiste la doppia conformità delle opere, non può ordinarne automaticamente la demolizione, ma, ex art. 98 d.P.R. 380/2001, è tenuto a valutare, all’esito di acquisizioni tecniche che non siano già in atti, se sia possibile conformare le stesse alle prescrizioni antisismiche, indicando eventualmente con quali interventi necessari ed effettivamente praticabili, se non già realizzati.
Il Consiglio di Stato ha escluso l’autonoma impugnabilità del certificato di destinazione urbanistica (CDU), avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Il CDU, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa P.A., su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al G.A. gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo CDU.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che a fronte di una domanda di un’associazione di promozione sociale (APS) volta all’individuazione e concessione da parte del Comune di uno spazio da adibire in modo permanente e duraturo a luogo di culto religioso per la comunità musulmana, deve intendersi affetto da deficit istruttorio e motivazionale il provvedimento di diniego fondato sul rilievo dell’assenza di un’area destinabile a culto, secondo la pianificazione urbanistica, laddove, al contrario, detta area non solo risulti esistente, ma il Comune richieda contraddittoriamente adempimenti che ne presuppongono l’esistenza, evidenziando inoltre che, quando pure detta area fosse disponibile, sarebbe necessaria seguire una procedura ad evidenza pubblica. In questo modo il Comune frappone un illegittimo e insormontabile ostacolo all’esercizio della libertà di culto da parte dell’associazione richiedente con un diniego che, nella sua perentorietà immotivata, blocca qualsiasi prospettiva e iniziativa.
In sede di riesercizio del potere, il Comune dovrà prendere in considerazione l’area in esame, chiarendo se essa sia effettivamente destinabile al culto, e solo dopo avere individuato l’esistenza di detta area o di altra in ipotesi destinabile a culto, secondo la strumentazione urbanistica vigente, dovrà richiedere all’APS il puntuale adempimento delle condizioni necessarie, al fine di verificare la concreta fattibilità della proposta progettuale, valutando, poi, la necessità di procedere ad una indagine di mercato o, in ogni caso, ad una procedura selettiva per l’assegnazione di detta (o altra) area in concessione nel rispetto del principio di concorrenza e di parità tra le confessioni religiose interessate al godimento dell’area.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha affermato che la distinzione tra attività commerciale e turistico-ricettiva è propria della legislazione sul punto: in tema di destinazioni d’uso, infatti, l’art. 23-ter, co. 1 d.P.R. 380/2001 individua più categorie funzionali: “a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale”; nello stesso senso dispone anche l’art. 42-bis, co. 1 l.r. Veneto 11/2004.
Pertanto, la modifica di destinazione d’uso da «direzionale» ad «alberghiera» non può essere assimilata, ai fini della specifica previsione per gli spazi da destinare a parcheggio, ad una da «direzionale» a «commerciale».
Post di Alberto Antico – avvocato
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