Il TAR Basilicata ha affermato che, tenuto conto del principio del favor partecipationis, ai sensi del quale, in presenza di clausole della lex specialis di gara ambigue e/o contraddittorie, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara invece di quella che determina l’esclusione dell’offerente, anche alla luce dell’interesse pubblico del massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, finalizzato alla scelta da parte della P.A. del migliore contraente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato e pubblicato due documenti fondamentali per chi opera nel settore immobiliare: il “Manuale dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare” e la “Guida alla Consultazione delle Quotazioni OMI”. Questi strumenti forniscono criteri, metodi e istruzioni tecniche per la produzione e la consultazione delle statistiche e delle quotazioni immobiliari.
Manuale dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare: trasparenza e regole
Il “Manuale dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare” è un documento di riferimento che definisce i principi base e le istruzioni tecniche per la produzione delle statistiche e delle quotazioni OMI. Questa nuova edizione, che sostituisce quella del 2016, ha l’obiettivo di rendere trasparenti le regole seguite dall’Agenzia delle Entrate nella produzione di tali dati.
Guida alla Consultazione delle Quotazioni OMI: come interpretare i dati
La “Guida alla Consultazione delle Quotazioni OMI” offre istruzioni dettagliate su come consultare correttamente i dati pubblicati dall’Osservatorio. Al suo interno, sono fornite indicazioni su come interrogare la banca dati delle quotazioni OMI e come accedere alla consultazione cartografica del framework GEOPOI per il download dei perimetri di zona.
Questi documenti sono essenziali per professionisti del settore immobiliare, come agenti immobiliari, periti, notai e investitori, ma anche per i cittadini interessati a comprendere meglio il mercato immobiliare italiano. La loro pubblicazione contribuisce a una maggiore trasparenza e accessibilità dei dati, favorendo decisioni più informate.
Dove trovare i documenti
I documenti sono disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata all’Osservatorio del Mercato Immobiliare.
La IV Sezione penale della Corte di cassazione, in tema di violazioni della normativa antisismica, ha affermato che il giudice, nel caso in cui ritenga che non sussiste la doppia conformità delle opere, non può ordinarne automaticamente la demolizione, ma, ex art. 98 d.P.R. 380/2001, è tenuto a valutare, all’esito di acquisizioni tecniche che non siano già in atti, se sia possibile conformare le stesse alle prescrizioni antisismiche, indicando eventualmente con quali interventi necessari ed effettivamente praticabili, se non già realizzati.
Il Consiglio di Stato ha escluso l’autonoma impugnabilità del certificato di destinazione urbanistica (CDU), avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Il CDU, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa P.A., su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al G.A. gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo CDU.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che a fronte di una domanda di un’associazione di promozione sociale (APS) volta all’individuazione e concessione da parte del Comune di uno spazio da adibire in modo permanente e duraturo a luogo di culto religioso per la comunità musulmana, deve intendersi affetto da deficit istruttorio e motivazionale il provvedimento di diniego fondato sul rilievo dell’assenza di un’area destinabile a culto, secondo la pianificazione urbanistica, laddove, al contrario, detta area non solo risulti esistente, ma il Comune richieda contraddittoriamente adempimenti che ne presuppongono l’esistenza, evidenziando inoltre che, quando pure detta area fosse disponibile, sarebbe necessaria seguire una procedura ad evidenza pubblica. In questo modo il Comune frappone un illegittimo e insormontabile ostacolo all’esercizio della libertà di culto da parte dell’associazione richiedente con un diniego che, nella sua perentorietà immotivata, blocca qualsiasi prospettiva e iniziativa.
In sede di riesercizio del potere, il Comune dovrà prendere in considerazione l’area in esame, chiarendo se essa sia effettivamente destinabile al culto, e solo dopo avere individuato l’esistenza di detta area o di altra in ipotesi destinabile a culto, secondo la strumentazione urbanistica vigente, dovrà richiedere all’APS il puntuale adempimento delle condizioni necessarie, al fine di verificare la concreta fattibilità della proposta progettuale, valutando, poi, la necessità di procedere ad una indagine di mercato o, in ogni caso, ad una procedura selettiva per l’assegnazione di detta (o altra) area in concessione nel rispetto del principio di concorrenza e di parità tra le confessioni religiose interessate al godimento dell’area.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la distinzione tra attività commerciale e turistico-ricettiva è propria della legislazione sul punto: in tema di destinazioni d’uso, infatti, l’art. 23-ter, co. 1 d.P.R. 380/2001 individua più categorie funzionali: “a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale”; nello stesso senso dispone anche l’art. 42-bis, co. 1 l.r. Veneto 11/2004.
Pertanto, la modifica di destinazione d’uso da «direzionale» ad «alberghiera» non può essere assimilata, ai fini della specifica previsione per gli spazi da destinare a parcheggio, ad una da «direzionale» a «commerciale».
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto ex art. 76, ult. co. l.r. Veneto 61/1985: “In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Sindaco è autorizzato a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore”.
Tale norma configura una particolare ipotesi di ristrutturazione edilizia e consente la ricostruzione del fabbricato diruto in deroga alla previsione delle norme urbanistiche sopravvenute, avendo il legislatore ritenuto che, ove si verifichino eventi eccezionali o cause di forza maggiore, poiché il crollo del fabbricato non è imputabile al privato, debba essere data prevalenza – tra gli interessi in conflitto – a quello del proprietario che a causa di siffatti eventi eccezionali abbia subito la distruzione del proprio immobile.
Affinché la norma possa trovare applicazione è, tuttavia, necessario che possa essere accertata la preesistente consistenza dell’immobile distrutto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che il dies a quo per l’impugnazione del titolo edilizio del vicino si determina in base alla piena conoscenza della lesività degli atti da parte del ricorrente, concetto che si traduce nella percezione degli elementi essenziali che evidenziano la lesività delle proprie posizioni giuridiche tutelabili in sede giurisdizionale.
La conoscenza del provvedimento idonea a far decorrere il termine ai fini dell’impugnazione non implica necessariamente un’approfondita consapevolezza di ogni aspetto dell’atto impugnato, poiché il ricorrente può integrare successivamente il proprio ricorso con motivi aggiunti, derivanti dalla conoscenza di nuovi elementi, entro un ulteriore termine decadenziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che lo stato legittimo delle preesistenze edilizie ai sensi dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 – come modificato dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024) – non può estendersi alle opere meramente rappresentate nell’elaborato grafico prodotto a corredo del titolo edilizio per altre e diverse opere.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che ai fini della collocazione di pannelli fotovoltaici su di un immobile ubicato entro il vincolo paesaggistico, sia quale bellezza panoramica ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. d d.lgs. 42/2004, sia quale complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ai sensi della precedente lett. c, occorre il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Quest’ultima non occorre con riferimento ai vincoli di cui alla lett. c cit., ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 5 d.lgs. 28/2011. Si segnala che la norma da ultimo citata risulta oggi abrogata, ma se ne rinviene una di analogo tenore all’art. 7, co. 6 d.lgs. 190/2024.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti