Il TAR Veneto ha ricordato che le varianti al P.I. costituiscono atti generali che prevedono una nuova programmazione del territorio, da cui possono conseguire mutamenti anche in ordine alla edificabilità di alcune zone. A fronte dell’esercizio di tale attività pianificatoria, il Comune non è tenuto a ponderare l’asserito affidamento dei privati, bensì solo a regolare un assetto generale del territorio.
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Il TAR Veneto ha affermato che le distanze minime tra pareti finestrate sancite dall’art. 9 d.m. 1444/1968 trovano applicazione anche nel caso in cui i due edifici frontistanti appartengano al medesimo proprietario, nonché laddove le pareti finestrate contrapposte appartengano ai due corpi di un’unica costruzione.
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Il TAR Veneto ha affermato che la variante in corso d’opera consente di modificare un progetto in itinere, prima della conclusione dei lavori, limitatamente ad adeguamenti minimali rispetto a quanto assentito che si rendano necessari in corso di esecuzione.
Per contro, le varianti essenziali, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 d.P.R. 380/2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.
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Il TAR Veneto ha qualificato come variazione essenziale l’edificazione di un immobile in posizione traslata di svariati metri rispetto a quanto autorizzato, finendo così in un’area a destinazione agricola.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima la determinazione negativa della conferenza di servizi ed il conseguente rigetto della domanda di autorizzazione alla installazione di una stazione radio base di telefonia mobile (del 2022) che si fonda sulla carenza contenutistica dei documenti prodotti dalla società richiedente in relazione agli elementi tecnico-descrittivi, con specifico riferimento alla descrizione della accessibilità degli impianti da parte del personale incaricato che costituisce presupposto essenziale per l’esito favorevole del procedimento.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il procedimento unico per l’autorizzazione alla installazione di una stazione radio base di telefonia mobile non comprende anche le opere (nella specie, realizzazione di un passo carrabile per collegare la pubblica via con l’area su cui deve essere realizzata la stazione) che, sia pure strumentali all’installazione, sono esterne e necessitano di un proprio titolo edilizio.
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Agenzia del Demanio: semplificata la richiesta di congruità per le Pubbliche Amministrazioni
Novità importanti per le Pubbliche Amministrazioni che necessitano di locare o acquistare immobili. L’Agenzia del Demanio ha introdotto una procedura semplificata per la richiesta del parere di congruità, grazie alla piattaforma “Estimare”.
Come funziona la nuova procedura
Il primo passo consiste nella creazione di un account dell’Amministrazione sulla piattaforma “Estimare”. Questo account permetterà di:
Gestire le stime:
Ricevere e condividere le stime elaborate da tecnici esterni incaricati dall’Amministrazione.
I tecnici esterni potranno caricare e firmare digitalmente le stime, per poi condividerle tramite un link generato dalla piattaforma.
Nel caso in cui il tecnico valutatore sia un dipendente della stessa Amministrazione, potrà caricare e firmare digitalmente la stima, per poi procedere direttamente all’invio.
Inviare la stima all’Agenzia del Demanio:
L’Amministrazione potrà inviare la stima all’Agenzia del Demanio tramite la funzione “condividi” presente sulla piattaforma.
La condivisione genererà un link che dovrà essere inserito nella nota di istanza di richiesta di congruità, da inviare all’indirizzo PEC dell’Agenzia: [indirizzo email rimosso].
In questo modo, non sarà necessario allegare l’elaborato valutativo alla PEC.
Monitorare la procedura:
L’Amministrazione potrà seguire l’avanzamento della procedura, controllando il nominativo del membro della Commissione incaricato, la data della seduta di Commissione e l’esito della seduta.
Ricevere notifiche “push”:
La piattaforma offre la possibilità di ricevere notifiche “push” per essere aggiornati in tempo reale sullo stato della procedura.
Vantaggi della nuova procedura
La nuova procedura offre numerosi vantaggi per le Pubbliche Amministrazioni:
Semplificazione e velocizzazione della richiesta di congruità.
Maggiore trasparenza e controllo sull’avanzamento della procedura.
Riduzione dei tempi e dei costi amministrativi.
Facilità di comunicazione tra i tecnici valutatori e le pubbliche amministrazioni.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori dettagli sulla nuova procedura, è possibile scaricare il manuale disponibile sulla piattaforma “Estimare”.
Totò Fiandaca e Giulio Fattori creano un nuovo plugin per QGIS, al fine di semplificare l’utilizzo dei dati catastali messi a disposizione dall’A.d.E.
Il plugin RC2, rilasciato solo due giorni fa, si presenta come un aggiornamento significativo, focalizzato principalmente sulla riorganizzazione dell’interfaccia utente e sull’implementazione di funzionalità avanzate di geolocalizzazione. L’estrazione delle sezioni censuarie e la riproiezione (opzionale) indicano un’attenzione particolare alle funzionalità di geolocalizzazione. Queste caratteristiche potrebbero risultare estremamente utili per gli utenti che lavorano con dati geografici. La trasparenza del progetto è evidente dalla disponibilità del codice sorgente in formato ZIP e tar.gz. Questo permette agli utenti più esperti di esaminare, modificare e contribuire al plugin. C2 sembra essere un aggiornamento promettente, con miglioramenti significativi all’interfaccia e l’aggiunta di potenti funzionalità di geolocalizzazione. La disponibilità del codice sorgente e le reazioni positive della comunità sono ulteriori segnali incoraggianti. Per gli utenti che lavorano con dati geografici o che desiderano un’interfaccia più intuitiva, RC2 potrebbe rappresentare un valido strumento.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non trova applicazione il termine di cui all’art. 2, co. 2 l. 241/1990, in presenza di un procedimento amministrativo di approvazione di un programma di interventi in variante al PRG, connotato da intrinseca complessità, da discrezionalità particolarmente ampia e, conseguentemente, da scansioni temporali di istruttoria, approfondimento e delibazione necessariamente diverse e più ampie rispetto a quelle proprie di una domanda dal contenuto semplice. La non applicabilità della norma de qua non esclude il carattere comunque doveroso dell’azione amministrativa, che deve essere portata a conclusione, né il necessario rispetto (verificabile in sede giurisdizionale sub specie di vizio di violazione di legge) dei principi di efficacia e non aggravamento, che si traduce nell’effettiva funzionalizzazione degli adempimenti procedimentali all’utile conseguimento del risultato finale. Non vi è quindi una sorta di licenza per la P.A., che resta comunque soggetta al dovere di correttezza, lealtà e rispetto dell’affidamento del privato, la cui violazione genera un obbligo risarcitorio.
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Nel caso di specie, il privato chiedeva al Comune i danni per il deprezzamento commerciale subito a seguito della ritardata conclusione, per un periodo di dieci mesi, del procedimento amministrativo di approvazione di un programma di interventi edilizi in variante al PRG.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 2-bis, co. 1 l. 241/1990, allorché parla di un danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, rimanda alla lesione della situazione giuridica rilevante e al bene della vita sotteso ad essa.
Nella fattispecie in esame, non competeva al privato alcun risarcimento per il cd. danno da ritardo, atteso che la relativa richiesta costituiva una duplicazione della domanda risarcitoria per il danno ad un interesse legittimo già formulata in giudizio.
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