Il TAR Veneto ha affermato che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento sfociato nell’adozione di un’ordinanza di demolizione è priva di efficacia invalidante, in quanto relativa a un provvedimento di natura vincolata e considerato che l’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990 rende irrilevanti le violazioni formali o procedimentali lamentate dal privato, nei casi in cui il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 36 d.P.R. 380/2001 consente la regolarizzazione postuma degli abusi formali (ovvero alle opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio), a condizione che le opere realizzate siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione sia alla data di presentazione dell’istanza (cd. doppia conformità).
L’onere di dare prova della doppia conformità è a carico del soggetto che richiede il titolo edilizio.
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Nel caso di specie, il ricorrente asseriva che il Comune avrebbe dovuto reiterare il preavviso di rigetto in ragione del lungo tempo trascorso tra la prima comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 e il provvedimento di diniego di PdC in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
La partecipazione procedimentale dell’istante è stata assicurata con il preavviso tempestivamente inviato, che gli consentiva di presentare le sue osservazioni, puntualmente esaminate nel corso dell’istruttoria procedimentale e confutate nel provvedimento definitivo; inoltre il ricorrente non allegava in giudizio alcun nuovo argomento che, ove nuovamente notiziato dell’intendimento di respingere l’istanza, avrebbe potuto produrre in sede procedimentale al fine di superare i rilievi ostativi all’adozione dell’atto favorevole.
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Il TAR Veneto ha affermato che è interamente a carico del privato l’onere di dimostrare la doppia conformità necessaria per l’ottenimento del PdC in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
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Il TAR Basilicata ha affermato che sussiste, ai sensi dell’art. 29 l. 1766/1927, la giurisdizione dei Commissari per la liquidazione degli usi civici in relazione a tutte le controversie relative all’accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di uso civico; sussiste quella del G.O. nei casi in cui a valle di tale procedimento sussistano questioni di tipo paritetico, in ordine ad esempio all’individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento di una prestazione pecuniaria, già computata in esito alla conclusione del procedimento di affrancazione; mentre sussiste quella del G.A. qualora il rapporto pubblicistico in contestazione non riguardi ex professo, ma solo incidenter tantum la liquidazione, valutazione e l’accertamento degli usi civici, oppure si tratti di contestare ex ante la legittimazione procedimentale dell’Autorità procedente.
Nel caso di specie, il TAR ha affermato la giurisdizione speciale commissariale per la controversia in cui il privato deduceva la violazione dei propri diritti di enfiteuta e legittimo possessore di un fondo, contestandone il diritto di proprietà del controinteressato basato su una determinazione regionale concernente la legittimazione e contestuale affrancazione di alcune aree del demanio civico comunale.
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Il TAR Basilicata ha affermato che, nel caso in cui la P.A. emetta un’ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentir negare la demanialità del bene e accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del G.O., in quanto non investe vizi dell’atto amministrativo, ma ha per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo, il diritto di proprietà, dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro Ente pubblico.
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Il TAR Basilicata ha affermato la competenza del Dirigente comunale a disporre la decadenza della subconcessione di immobili, inizialmente disposta con una delibera di Giunta comunale del 1998.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 34-bis, co. 6 d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia) limita la correlazione tra giudizio amministrativo avverso la interdittiva antimafia e la misura preventiva del controllo giudiziario esclusivamente al momento genetico-applicativo di quest’ultima, senza espressamente condizionarne la vigenza alla perdurante pendenza del primo. Pertanto, pur essendovi una loro iniziale implicazione, i due procedimenti possono avere un autonomo sviluppo, anche perché la misura preventiva assolve alla sua funzione preventivo-risanatrice anche laddove il giudizio amministrativo di impugnazione si sia risolto in senso negativo per l’impresa ricorrente.
Anche a seguito della modifica dell’art. 92, co. 2-bis Codice antimafia avvenuta nel 2021, che ha previsto l’obbligo di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato di inizio del procedimento di adozione della interdittiva antimafia, permangono significative limitazioni alla partecipazione della parte privata connesse, da un lato, all’esigenza di celerità e indifferibilità dell’azione preventiva, dall’altro, alla necessità di omettere tutti gli elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ed eventuali indagini coperte da segreto investigativo.
Ai sensi dell’art. 93 Codice antimafia, l’audizione del soggetto interessato rappresenta una facoltà del prefetto, rimessa a sue valutazioni prudenziali che risentono dei limiti generali individuati dal precedente art. 92, co. 2-bis.
Il licenziamento di dipendenti pregiudicati non costituisce sufficiente misura di garanzia di trasparenza e legalità, ove si consideri che l’ingerenza mafiosa può agevolmente persistere tramite forme di pressione e di controllo che prescindono dalla presenza nell’organico della società di soggetti referenti e organici al clan.
La diretta interferenza tra i provvedimenti interdittivi e le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis Codice antimafia rende del tutto legittimo e comprensibile che il giudice amministrativo, nel valutare tutti gli elementi per apprezzare la sussistenza della infiltrazione, prenda in considerazione – pur nell’osservanza dei limiti cognitori propri del giudizio impugnatorio sull’atto – anche le valutazioni poste dal giudice della prevenzione penale a fondamento del rigetto del controllo giudiziario.
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Il TAR Veneto ha ricordato che le scelte di pianificazione urbanistica sono connotate da ampia discrezionalità e sono quindi insindacabili nel merito, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. Una motivazione rafforzata è dovuta solo quando ricorrono particolari evenienze.
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Il TAR Veneto ha affermato che la motivazione dell’atto amministrativo non richiede, a pena di illegittimità, un’analitica confutazione delle controdeduzioni portate dal privato in sede di partecipazione al procedimento amministrativo.
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