Il TAR Veneto ribadisce che l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 non può essere concesso per quegli immobili realizzati dopo l’apposizione del vincolo e comportanti la creazione di superfici utili e/o volumi.
La sentenza riguarda una fattispecie antecedente all’introduzione dell’art. 36-bis T.U. Edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in pendenza di una domanda di condono costituisce creazione di nuovo volume, per ciò tale non passibile di autorizzazione paesaggistica postuma.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava i titoli edilizi del vicino, affermando che servivano ad edificare un manufatto dichiarato ufficialmente come tenda, ma che, di fatto, risulterebbe essere una vera e propria struttura chiusa - anche se con elementi prefabbricati - adibita a sala ristorante, all’interno della quale in aderenza alla parete esterna dell’immobile di proprietà del privato, in corrispondenza di una apertura esistente in detta parete da cui entravano aria e luce, sarebbero stati ammassati ingombranti e potenti frigoriferi ed altre attrezzature estremamente rumorose che genererebbero altrettanto considerevoli vibrazioni. Negli atti di causa, il privato-ricorrente aggiungeva anche doglianze riferite al diritto di veduta, panorama e di affaccio, nonché alle distanze legali tra costruzioni.
Il TAR Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, non essendo stato dimostrato un reale pregiudizio concreto, accanto alla mera vicinitas.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 13-ter, co. 5, allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 813 l. 207/2024, è una norma di natura processuale che definisce i poteri del giudice per i casi in cui, senza autorizzazione, gli atti non abbiano rispettato i limiti dimensionali; essa trova pertanto applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025 non ancora definiti e quindi soggetti allo ius superveniens.
L’appellante, ancorché vittorioso, può essere condannato alla corresponsione della somma prevista dalla norma succitata, laddove, senza alcun motivo, in apertura del proprio ricorso, abbia pletoricamente riportato la ricostruzione del giudizio di primo grado - causa unica dello sforamento dei limiti dimensionali - e riportato nella memoria difensiva deduzioni del tutto infondate o pretestuose, senza alcuna plausibile giustificazione retrospettiva al menzionato sforamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che un provvedimento di compatibilità paesaggistica rilasciato in contrasto con le previsioni di legge afferenti ai vincoli paesaggistici non può configurarsi giuridicamente inesistente, ma unicamente annullabile per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21-octies, co. 1 l. 241/1990 e deve, perciò, essere impugnato nel termine di cui all’art. 41 c.p.a.
Nel caso di specie, la costruzione di cui il ricorrente sosteneva l’abusività insiste, pacificamente, sull’area dal 2013 e dunque il ricorrente era nelle condizioni di proporre ricorso – e avrebbe dovuto – nel termine di decadenza dalla percezione dei vizi del provvedimento impugnato, tanto più che deduceva la totale inedificabilità dell’area. Infatti, nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre dall’inizio dei lavori, allorché si contesti l’an dell’edificazione; là dove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell’intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l’inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, co. 1, n. 7 c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
L’esclusione delle associazioni non riconosciute dalla sospensione della prescrizione, prevista dalla citata disposizione, determina un’irragionevole disparità di trattamento sia rispetto alle associazioni riconosciute, sia rispetto alle società in accomandita semplice e in nome collettivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che la verificazione è uno strumento istruttorio che si estrinseca in un «giudizio di risultato», in quanto l’attività del tecnico ausiliario è diretta a conseguire la conoscenza dei fatti ovvero ad individuare la sussistenza di determinati elementi la cui conoscenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali. Ha la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisce una compiuta comprensione, ma non esonera la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.
Si distingue dalla consulenza tecnica d’ufficio (CTU), declinata come «giudizio di valore» in cui l’attività del consulente è diretta a fornire al giudice una soluzione tecnicamente idonea ai fini della risoluzione della controversia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che in presenza di un atto plurimotivato, la fondatezza di anche uno solo dei punti di motivazione comporta la legittimità dell’intero provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che la rettifica (nella specie, dell’aggiudicazione erroneamente disposta in favore della seconda classificata) si distingue dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, di cui agli artt. 21-nonies e 21-quinquies l. 241/1990, poiché riveste natura doverosa, in luogo di quella discrezionale insita nel potere di annullamento d’ufficio o di revoca, non comportando nessuna rivalutazione tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato.
La rettifica di un errore materiale da parte della P.A. non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, atteso il suo carattere vincolato e doveroso, rispetto al quale l’apporto dei privati non potrebbe determinare un esito diverso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Milano ha affermato che laddove la P.A. si limiti a rimuovere uno o più atti illegittimi che non abbiano ancora avuto esito in un provvedimento finale, si è in presenza di un mero ritiro doveroso, ben diverso dai consueti e discrezionali provvedimenti di secondo grado come la revoca e l’annullamento d’ufficio, contemplati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990. L’atto di mero ritiro non è quindi subordinato alla previa verifica della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, né necessita della valutazione delle posizioni soggettive eventualmente coinvolte nella vicenda e non richiede il previo avviso di inizio del procedimento.
Nel caso di ritiro di un bando illegittimo il privato che intenda far valere la responsabilità dell’amministrazione deve provare: a) la propria buona fede soggettiva, intesa come affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere attività economicamente onerose; b) la lesione dell’affidamento incolpevole per una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà e soggettivamente imputabile alla P.A. in termini di colpa o dolo; c) il danno-evento, cioè la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale; d) il danno-conseguenza, ovvero le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate; e) il rapporto di causalità fra tali danni e il comportamento scorretto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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