Il TAR Napoli ha affermato che l’abusivo cambio d’uso rilevante di locali aventi originaria destinazione di deposito, in ragione della realizzazione di un vano cucina, nonché di uffici, non può essere valutato come opera di manutenzione straordinaria sprovvista di titolo, sanzionabile ex art. 37 d.P.R. 380/2001 con pena pecuniaria, bensì come intervento di ristrutturazione edilizia cd. pesante, comportante mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica e, pertanto, sanzionato, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. cit., quale intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato (in una controversia fortemente segnata dalla legislazione regionale lombarda) ha affermato che l’art 23-ter d.P.R. 380/2001, a seguito della cd. riforma Salva casa, fa comunque salve le diverse previsioni di legge regionale.
Inoltre, l’art. 23-ter cit., co. 1-bis, rimette espressamente all’autonomia pianificatoria degli Enti locali la possibilità di condizionare le misure di semplificazione del cambio di destinazione d’uso al rispetto di determinate condizioni, ivi compresa la possibilità di prevedere standard compensativi anche nelle ipotesi di modifica all’interno della medesima categoria funzionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune inibiva la SCIA di una società, nella parte in cui segnalava il cambio d’uso di un’unità immobiliare da commerciale a residenziale, in quanto avrebbe alterato le previsioni del PEEP, disciplinato dalle NTA allegate ad una variante al PRG che attribuiva valore vincolante alla destinazione d’uso dei fabbricati da edificare, con conseguenze negative sui rapporti tra servizi e abitazioni.
Il TAR Bari ha dichiarato illegittimo l’operato comunale.
Il Comune, prima dell’intervento condotto dalla società, non aveva ancora approvato specifiche condizioni regolamentari per disciplinare, alla luce della legislazione sopravvenuta, i mutamenti di destinazione d’uso, ma riteneva di poter comunque fare riferimento a quelle convenzionali vigenti.
Il TAR ha invece statuito che le regolamentazioni urbanistiche previgenti, anche quelle di origine convenzionale, volte a disciplinare i mutamenti di destinazione d’uso, diventano recessive rispetto alle previsioni contenute all’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, come integrate ed innovate dalla cd. riforma Salva casa, tanto più se presentano elementi di contrasto rispetto a queste ultime.
Il mutamento di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione è di carattere “verticale” e non “orizzontale”, intervenendo tra categorie funzionali distinte e tra loro non assimilabili.
Il cambio d’uso in parola adempie alle condizioni richieste dall’art. 23, co. 1-quater T.U. edilizia, posto che l’unità immobiliare interessata è ubicata in un contesto edilizio nel quale la maggiore parte delle altre unità è a destinazione residenziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’intero immobile o complesso immobiliare che ne costituisce il risultato, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto unitariamente considerato. Al fine di verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, deve tenersi conto, oltre che del profilo strutturale, anche dell’elemento funzionale, onde constatare se le varie opere, anche se edificate in strutture separate, siano comunque strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la l. 18 luglio 2025, n. 105 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 166 del 19.07.2025), entrata in vigore il 20.07.2025, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al PNRR e alla partecipazione all’UE in materia di infrastrutture e trasporti.
Si segnalano in particolare l’art. 2 d.l. cit., che apporta modifiche al codice appalti (d.lgs. 36/2023); l’art. 6 d.l. cit., contenente disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo; l’art. 13 d.l. cit., che modifica l’art. 12 d.lgs. 190/2024 in materia di zone di accelerazione per le energie rinnovabili.
Nel caso di specie, un privato avanzava un’istanza di accesso agli atti all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, per capire se era vero che il comproprietario aveva concesso diritti di affitto sul fondo comune e se tale affittuario aveva percepito contributi.
L’Agenzia denegava l’istanza, in quanto i contributi sono gestiti mediante l’applicazione di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata a livello informatico centrale presso il Sistema integrato di gestione e controllo: l’unico sistema per poter estrapolare tali dati sarebbe quello di incaricare il Raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il sistema informatico per conto dell’Organismo pagatore e che procederebbe all’elaborazione dietro pagamento di un compenso.
Il Consiglio di Stato ha annullato il diniego di accesso agli atti.
L’accesso documentale non può essere negato per le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata.
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi al cd. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica. Pertanto, la P.A. dotata di competenza primaria nella materia della gestione e del pagamento dei contributi oggetto di un’istanza di accesso non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione: alla luce dei suddetti principi, a chi chiede l’accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Relativamente agli immobili non destinati alla residenza, il TAR Veneto ha precisato che:
- nel caso di cambio d’uso entro i dieci anni dall’ultimazione dei lavori, gli oneri sono dovuti per l’intero (ai sensi dell’art. 19, co. 3 T.U. Edilizia);
- se il cambio d’uso avviene successivamente a tale termine, esso è determinato sulla base degli interventi realizzati, dovendosi quindi applicare l’art. 16, co. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la decadenza della previsione pianificatoria per mancata approvazione dello strumento attuativo nel termine di cinque anni dall’approvazione del Piano degli Interventi è prevista ex lege, con conseguente obbligo per il Comune di ripianificare.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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