Il TAR Veneto ha ritenuto legittima la scelta di subordinare la restituzione di un immobile al privato (immobile originariamente oggetto di gara da parte del Comune per la sua assegnazione, poi andata deserta) a fronte del pagamento di un indennizzo verso l’Ente. In particolare, se frutto della volontà delle parti, rientra nei possibili contenuti di un accordo ex art. 11 l. n. 241/1990.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto evidenzia che la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta può essere richiesta solo se la modifica della prestazione (nel caso di specie, pecuniaria) è dovuta a cause straordinarie e non prevedibili; al contrario, se lo squilibrio rientra nei limiti e nei parametri dell’alea contrattuale, tale azione non può essere positivamente promossa.
Nel caso di specie, lo si evidenzia, la prestazione pecuniaria (così gravosa) era stata oggetto della stipula originaria, in un contesto economico e di mercato già allora fragile, dovendosi quindi ritenere accettato fin dall’inizio il rischio, da parte del privato, di sopportare la suddetta spesa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto evidenzia che, nell’ipotesi di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, il rischio sotteso alle clausole negoziali che prevedano una prestazione pecuniaria a carico del privato e in favore del Comune non deve essere presente sin dal momento della loro sottoscrizione; in tale ipotesi, dovrebbe essere escluso in radice tale rimedio giudiziale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il dott. Riccardo Renzi han redatto una nota CTU, tempi del processo e tutela dei dati sensibili nel giudizio amministrativo, in commento alla ordinanza del Cons. Stato, Sez. III, 27 giugno 2025, n. 5611.
Con la nota che qui pubblichiamo, ANAC, Banca d’Italia e IVASS hanno congiuntamente aggiornato le proprie indicazioni operative per le verifiche sulle garanzie finanziarie e polizze fideiussorie, un tema di cruciale importanza per le Pubbliche Amministrazioni e gli altri beneficiari, in particolare nell’ambito degli appalti legati al PNRR. L’obiettivo è contrastare il significativo rischio di acquisire garanzie false o rilasciate da operatori non autorizzati.
Il comunicato, che aggiorna la precedente comunicazione del 28 maggio 2020, si propone di fornire alle PP.AA. e alle imprese partecipanti a gare d’appalto gli strumenti per un’accurata verifica prima dell’accettazione delle garanzie.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 12.06.2025 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 167 del 21.07.2025), è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024.
Il TAR Napoli ha affermato che l’abusivo cambio d’uso rilevante di locali aventi originaria destinazione di deposito, in ragione della realizzazione di un vano cucina, nonché di uffici, non può essere valutato come opera di manutenzione straordinaria sprovvista di titolo, sanzionabile ex art. 37 d.P.R. 380/2001 con pena pecuniaria, bensì come intervento di ristrutturazione edilizia cd. pesante, comportante mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica e, pertanto, sanzionato, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. cit., quale intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato (in una controversia fortemente segnata dalla legislazione regionale lombarda) ha affermato che l’art 23-ter d.P.R. 380/2001, a seguito della cd. riforma Salva casa, fa comunque salve le diverse previsioni di legge regionale.
Inoltre, l’art. 23-ter cit., co. 1-bis, rimette espressamente all’autonomia pianificatoria degli Enti locali la possibilità di condizionare le misure di semplificazione del cambio di destinazione d’uso al rispetto di determinate condizioni, ivi compresa la possibilità di prevedere standard compensativi anche nelle ipotesi di modifica all’interno della medesima categoria funzionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il Comune inibiva la SCIA di una società, nella parte in cui segnalava il cambio d’uso di un’unità immobiliare da commerciale a residenziale, in quanto avrebbe alterato le previsioni del PEEP, disciplinato dalle NTA allegate ad una variante al PRG che attribuiva valore vincolante alla destinazione d’uso dei fabbricati da edificare, con conseguenze negative sui rapporti tra servizi e abitazioni.
Il TAR Bari ha dichiarato illegittimo l’operato comunale.
Il Comune, prima dell’intervento condotto dalla società, non aveva ancora approvato specifiche condizioni regolamentari per disciplinare, alla luce della legislazione sopravvenuta, i mutamenti di destinazione d’uso, ma riteneva di poter comunque fare riferimento a quelle convenzionali vigenti.
Il TAR ha invece statuito che le regolamentazioni urbanistiche previgenti, anche quelle di origine convenzionale, volte a disciplinare i mutamenti di destinazione d’uso, diventano recessive rispetto alle previsioni contenute all’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, come integrate ed innovate dalla cd. riforma Salva casa, tanto più se presentano elementi di contrasto rispetto a queste ultime.
Il mutamento di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione è di carattere “verticale” e non “orizzontale”, intervenendo tra categorie funzionali distinte e tra loro non assimilabili.
Il cambio d’uso in parola adempie alle condizioni richieste dall’art. 23, co. 1-quater T.U. edilizia, posto che l’unità immobiliare interessata è ubicata in un contesto edilizio nel quale la maggiore parte delle altre unità è a destinazione residenziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’intero immobile o complesso immobiliare che ne costituisce il risultato, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto unitariamente considerato. Al fine di verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, deve tenersi conto, oltre che del profilo strutturale, anche dell’elemento funzionale, onde constatare se le varie opere, anche se edificate in strutture separate, siano comunque strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti