Opere precedenti all’apposizione del vincolo paesaggistico
Il TAR Palermo ha affermato che, laddove si accerti che un immobile non ha subito alcuna modificazione dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico, l’Autorità preposta alla tutela del vincolo deve limitarsi ad accertare che non c’era bisogno di alcuna autorizzazione paesaggistica, lasciando ad altri – cioè, al Comune – il compito di interrogarsi sulla corrispondenza del fabbricato al suo stato legittimo dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato

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