La dichiarazione di interesse culturale
Il TAR Veneto ha affermato che nell’assumere il provvedimento ex art. 10, co. 3, lett. a d.lgs. 42/2004, l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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