La Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Veneto avverso l’art. 64 l.r. Veneto 30/2016 che, con norma di interpretazione autentica della l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., aveva disposto la derogabilità mediante Piano Casa delle distanze minime dai confini.
Tra le altre cose, la Corte ha affermato che la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile non è violata dalle leggi regionali che ammettano deroghe non alle disposizioni statali sulle distanze, ma alle norme integrative dei regolamenti locali, poiché esse comunque erano destinate ad essere applicate ad un ambito più ristretto rispetto all’intero territorio nazionale.
L’art. 64 cit., insomma, è stato ritenuto una ragionevole norma di attuazione dell’intesa «sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia» (cosiddetto “piano casa”), sancita tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata il 1° aprile 2009.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Pubblichiamo il progetto di legge 513, che verrà illustrato domani nella seconda commissione consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, “SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA PER IL RILANCIO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E LA PROMOZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA EDEL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - “VENETO CANTIERE VELOCE”
Recentemente, il TAR Veneto ha ribadito che il Piano degli Interventi può, ai sensi della normativa regionale, prevedere zone territoriali omogenee diverse da quelle stabilite dal d.m. n. 1444/1968. Ciò posto, non è possibile ascrivere una “zona ad edificazione diffusa” alla ZTO agricola, trattandosi di zone diverse tra loro, e pertanto non è possibile applicarvi la disciplina di cui all’art. 44 l. R.V. n. 11/2004.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Pubblichiamo la copia del BUR n. 70 del 17 maggio 2020, contenente l'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020 e la DGR n. 556 del 5 maggio 2020, con la "Carta dell'accoglienza e dell'ospitalità"
Pubblichiamo l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 46 del 04 maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. [Protezione civile e calamità naturali]", in vigore dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso
Pubblichiamo i dati per partecipare allo ZOOM IT di Italiaius sulle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 26.02.2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4, con l'avv. Stefano Bigolaro e l'avv. Stefano Canal.
Il collegamento sarà attivato alle ore 8.55.
Il videoseminario breve durerà dalle ore 9 alle ore 9.50 circa.
Abbiamo semplificato la modalità di accesso e, quindi, si dovrebbe poter accedere semplicemente cliccando sul seguente link:
Italiaius organizza per giovedì 30 aprile 2020, ore 9-9.50 circa un videoseminario breve sulle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 26.02.2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente alle parole: «, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».
Il seminario verrà effettuato sulla piattaforma Zoom.
Relatori avv. Stefano Bigolaro e avv. Stefano Canal.
Ricordiamo che per potervi accedere è necessario installare Zoom sul computer o sul cellulare.
Il link per l'accesso sarà pubblicato su Italiaius alle ore 8.45 della mattina del seminario.
Ci sarà utile per preparare il convegno ricevere per tempo i vostri quesiti, usando la funzione "comments" in calce al presente post.
Il TAR Veneto ha ricordato che l’impugnazione delle delibere di adozione del P.A.T. e del P.I. non è tardiva se avviene contestualmente a quella delle delibere di approvazione, perché l’impugnazione delle prime è meramente facoltativa, mentre le seconde generano la lesione definitiva della sfera giuridica del privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Pubblichiamo l'audio del videoseminario del 23 aprile 2020 sui crediti edilizi, con relatori il prof. Alessandro Calegari e l'avv. Guido Sartorato
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