Sul BUR n. 18 del 16 marzo 2021 è stata pubblicata la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 244 del 9 marzo 2021, contenente l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 83, comma 3; D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, articoli 93 e 94. D.G.R./CR n. 1 del 19/01/2021.
La nuova zonazione sismica entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.
Il TAR Veneto ha offerto principi utili in materia: in particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 1 l.r. Veneto 21/2004, sono ammessi al condono solo gli ampliamenti di fabbricati esistenti o le nuove costruzioni che siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 mc.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto afferma che nel Veneto le variazioni essenziali si determinano in base al combinato disposto dell’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 92 della l.r. Veneto n. 61/1985.
Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che la cd. rototraslazione di un edificio costruito su un mappale differente da quello indicato nel titolo edilizio non comporti una difformità totale, ma solo una parziale difformità dal titolo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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- si deve tenere conto del vincolo paesaggistico esistente al momento dell’esame della richiesta di parere ex art. 32 l. 47/1985, anche se successivo alla realizzazione dell’opera abusiva;
- la P.A. è tenuta a motivare i profili di incompatibilità dell’immobile abusivo con i valori paesaggistici tutelati.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Pubblichiamo la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1/CR del 19 gennaio 2021, che contiene l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto e ne dispone la trasmissione alla competente Commissione consiliare, per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003.
Pubblichiamo una nota dell'avv. Alessandra Piola, che sentitamente ringraziamo, sulla (confusa) questione del blocco delle varianti urbanistiche nel caso in cui non sia stato istituito il RECRED
E' stata pubblicata sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale N. 205 del 31/12/2020)la legge regionale del Veneto n. 43 del 30 dicembre 2020, recante modifiche alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050".
La legge, muovendo dalla considerazione che, in questo particolare e delicato momento è necessario porre in essere ogni misura che possa aiutare una ripartenza dell’economia, ridetermina al 31 dicembre 2021 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2020, dal comma 5 dell’articolo 6 e dal comma 4 dell’articolo 7 di “Veneto 2050”.
Più precisamente, la modifica proposta, al fine di agevolare il rilancio del settore edilizio e, nel contempo, promuovere l’efficientamento energetico, consente di usufruire fino al 31 dicembre 2021 di un ulteriore incremento, rispettivamente del 10% e del 20% del volume o della superficie dell’edificio esistente per gli interventi previsti dai citati articoli 6 e 7 che garantiscano la prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4.
Il T.A.R. Veneto, parimenti, chiarisce come deve essere interpretato l’art. 9, c. 8-bis, della l.r. Veneto n. 14/2009 ess.mm.ii. (cd. Piano Casa) secondo cui: “Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente”.
Il Collegio afferma che la percentuale del 40% deve essere riferita all’edificio oggetto dell’ampliamento e non a quelli contermini.
Si ricorda che il Consiglio di Stato, sezione VI, nell’ordinanza n. 94 del 1° marzo 2019 (G.U. n. 26/2019) aveva sollevato una questione di illegittimità costituzionale con riferimento al proprio c. 8-bis dell’articolo 9, nella parte in cui consente deroghe alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m n.1444 del 1968. Con sentenza n. 30/2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 9/2020), però, la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza, la questione suddetta.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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In una interessante sentenza il T.A.R. Veneto ha stabilito che la l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. (cd. Piano Casa) non permette di derogare alle previsioni di Piano Urbanistico Attuativo previste dallo strumento urbanistico generale, perché la legge regionale non contiene affatto una previsione che consenta di fare ciò. La legge di interpretazione autentica n. 30/2016, infatti, deve essere applicata in modo rigoroso e restrittivo e, quindi, non appare corretto seguire il contenuto della circolare regionale n. 1/2014 che, come noto, conteneva previsioni più “permissive”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il bilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'
Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””
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