Il T.A.R. Molise conferma che se l’intervento difforme dal titolo rimane all’interno della soglia di tolleranza prevista dall’art. 34, c. 2 ter del D.P.R. n. 380/2001, non c’è alcun abuso edilizio da reprimere né con l’ordine della rimessione in pristino né con la sanzione pecuniaria.
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Il T.A.R. Milano ricorda che il concetto di pertinenza urbanistica è differente da quello civilistico.
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Il T.A.R afferma che gli oneri concessori vanno calcolati con riferimento alle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo, anche se si riferiscono ad un’istanza di condono edilizio.
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Il T.A.R. ricorda che, in materia di norme civilistiche/comunali sui rapporti di vicinato, sussiste la c.d. doppia tutela del giudice ordinario e di quello amministrativo.
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Il T.A.R. fornisce l’interpretazione dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016: le competenze della Commissione devono essere valutate considerando questo organo nella sua globalità e non con riferimento ai curriculum dei singoli commissari.
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Il T.A.R. Milano afferma che l’istanza di condono di un immobile che ricade all’interno della fascia di rispetto stradale non possa impedire, sic et simpliciter, il rilascio del condono: il Comune, infatti, deve porre in essere una seria ed approfondita istruttoria atta a verificare se, in concreto, sussiste il vulnus alla circolazione stradale.
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Il T.A.R. conferma che, per chiedere al Comune l’annullamento in ufficio della DIA di un terzo, è sufficiente la c.d. mera vicinitas. Se l’istanza, però, giunge al Comune dopo sessanta giorni dalla conoscenza della DIA, l’ente non ha più il potere di inibire la DIA, ma può sempre ricorrere all’autotutela.
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Il T.A.R. Brescia afferma che l’omessa indicazione degli oneri da rischio specifico comporterebbe l’esclusione dell’offerente solo in seguito all’attivazione (vana) del soccorso istruttorio. Sul punto, però, si ricorda che il T.A.R. Veneto, nella sentenza n. 182/2017 pubblicata nel post del 14.03.2017 aveva statuito l’opposto, allineandosi con la giurisprudenza più recente che ivi si riporta.
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Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del T.A.R. Veneto n. 205/2016 commentata nel post del 24 febbraio 2016, afferma che la L.R. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. (c.d. Piano Casa) è stata adottata dalla Regione Veneto in attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2011 (c.d. "Decreto Sviluppo").
Nella stessa sentenza si legge che il meccanismo del silenzio-assenso, in materia edilizia, si applica soltanto se l’istanza è conforme alla normativa urbanistico-edilizia.
Il Collegio, infine, statuisce che il cambio d’uso in deroga, ex art. 5, c. 9 del Decreto Sviluppo, ammette le modifiche di destinazione d'uso purché siano tra loro compatibili o complementari e, quindi, non autorizza affatto la modifica della destinazione d'uso prescritta dal P.R.G.: l’unica alternativa per realizzare un cambio d’uso in contrasto con lo strumento urbanistico è attuare l'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, che riguarda il rilascio dei permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, per i quali è richiesta la deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.
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Segnalo che, quantomeno con riferimento alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, i pareri (positivi/negativi/con prescrizioni) espressi dall’ente sono liberamente consultabili nella sezione Trasparenza al seguente link:
A mio giudizio questa pubblicità, prevista ai sensi dell’art. 12 c. 1-ter del D.L. n.8372914 convertito in Legge n. 106/2014, non sostituisce la comunicazione ufficiale che la Sovrintendenza deve inviare al Comune e/o al privato interessato tramite PEC o raccomandata e da cui decorre, in caso di parere negativo, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso giurisdizionale, essendo un c.d. arresto procedimentale ed un atto autonomamente lesivo.
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