Omessa notificazione dell’appello al controinteressato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che l’omessa tempestiva notifica dell’appello al controinteressato non determina la sua radicale inammissibilità, né la formazione del giudicato nei confronti del controinteressato medesimo, in quanto il contraddittorio deve intendersi legittimamente instaurato con la notifica ad almeno una delle parti interessate a contraddire (cfr. art. 95, co. 2 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato

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