L’avvocato che difende se stesso deve esperire la previa negoziazione assistita?
La Corte di cassazione civile, pronunciandosi nell’ambito di una controversia instaurata da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali afferenti all’attività giudiziale svolta in un processo amministrativo, ha statuito che nelle ipotesi di difesa personale, di cui all’art. 86 c.p.c., l’esperimento della negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l’esenzione di cui all’art. 3, co. 7 d.l. 132/2014 - correlata ai casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente - riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall’art. 82, co. 1 c.p.c. e dall’art. 14, co. 3 d.lgs. 150/2011.
Post di Alberto Antico – avvocato

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