Revoca del provvedimento amministrativo
Il TAR Sardegna, a partire dall’art. 21-quinquies l. 241/1990, ha affermato che spetta alla P.A., al cospetto di un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, la potestà di valutazione discrezionale dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono opportuno l’esercizio dello ius poenitendi nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa mediante la comparazione fra i contrapposti interessi.
Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, la P.A. ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo (cfr. comma 1 art. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato

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