Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per i provvedimenti di secondo grado
Il TAR Piemonte, di recente, ha ribadito che, nel caso di provvedimenti di secondo grado (revoca, annullamento d’ufficio o decadenza) che portino all’eliminazione di atti amministrativi per i quali si era formato un precedente affidamento del privato, è sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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