Il sindaco può disporre la messa in sicurezza di un edificio
Il T.A.R. Brescia conferma che il Sindaco, ex art. 54 T.U.E.L., può adottare un’ordinanza contingibile ed urgente per disporre la messa in sicurezza di un edifico che arreca un pericolo alla pubblica incolumità. L’omessa preventiva comunicazione del provvedimento al Prefetto, talaltro, non inficia né la validità né l’efficacia dell’atto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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