Le siepi troppo alte non sono abusi edilizi
Il TAR Piemonte, di recente, ha ribadito che, nel caso di una siepe la cui altezza sia in violazione delle norme edilizie comunali, l’Ente non può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 T.U. Edilizia.
Tale articolo, infatti, disciplina solamente l’attività edilizia, in cui non può essere ricompresa la piantumazione e la manutenzione di una siepe alberata, non trattandosi di “costruzione”.
L’eventuale provvedimento del Comune che ordina il ripristino dello stato dei luoghi deve quindi essere dichiarato illegittimo.
Le siepi irregolari, pertanto, vanno sanzionate in altro modo.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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