Esonero dal contributo di costruzione per gli imprenditori agricoli
Il TAR Veneto ha affermato che la normativa edilizia prevede due requisiti per la fruizione dell’esonero dal contributo di costruzione ex art. 17, co. 3, lett. a d.P.R. 380/2001: uno oggettivo (la funzionalità delle opere alla conduzione del fondo) ed uno soggettivo (la qualificazione del beneficiario quale imprenditore agricolo a titolo principale).
A seguire, il TAR ha fornito chiarimenti in merito a tali requisiti.
Post di Alberto Antico – avvocato

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