Cosa succede se si presenta una SCIA edilizia per un intervento soggetto a PdC oppure non assentibile

19 Feb 2026
19 Febbraio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la presentazione di una SCIA edilizia al di fuori del suo ambito applicativo, perché afferente a un intervento subordinato a permesso di costruire ovvero inammissibile ab origine, non produce effetti giuridici, non può radicare affidamento tutelabile e non consente l’applicazione dell’art. 21-novies l. 241/1990. In tali casi, l’intervento repressivo della P.A. non costituisce un esercizio del potere di autotutela, bensì un’attivazione dei poteri di vigilanza e sanzione edilizia previsti dall’ordinamento, sempre esercitabili in caso di opere abusive non assistite da titolo.

Poi magari non è tanto chiaro cosa si intenda per intervento "precluso in astratto e a priori".

Post di Alberto Antico – avvocato

4 replies
  1. Anonimo says:

    Farei anche un passo indietro: CILA presentata per opere che richiedevano SCIA

    Se un intervento soggetto a SCIA viene eseguito con semplice CILA:
    giuridicamente siamo in assenza di SCIA;
    l’illecito è formale (mancanza del titolo corretto).
    Se l’opera è urbanisticamente conforme:

    si può presentare SCIA in corso di esecuzione, art. 37 co.5
    si applica l’art. 37, si paga la sanzione

    Prima della riforma (salva casa)si riteneva che:
    la SCIA in corso di esecuzione fosse possibile solo se l’opera era conforme prima, data di inizio, ma anche durante; la sanzione fosse una conseguenza dell’illecito formale;

    Il passaggio nuovo: art. 37, co. 5 + art. 9-bis
    Ora il comma 5 dell’art. 37 dice che:
    il pagamento della sanzione concorre alla formazione dello stato legittimo.
    E l’art. 9-bis include tra le fonti dello stato legittimo proprio le ipotesi in cui la legge attribuisce tale effetto.

    DOMANDA: È una fiscalizzazione?
    L’effetto APPARE simile alla fiscalizzazione perché:
    c’è un illecito; non si demolisce; si paga una sanzione e l’opera diventa parte dello stato legittimo.

    *Nell’art. 37,comma 5 l’opera NON deve più essere conforme alla disciplina urbanistica?
    Ora: la sanzione è elemento costitutivo dello stato legittimo; la fattispecie rientra espressamente nel sistema dell’art. 9-bis

    Se l’irregolarità emerge dopo tempo:
    se l’intervento è conforme o meno, si può usare art. 37 (o oggi 36-bis a seconda dei casi); entrambi concorrono ALLO STATO LEGITTIMO

    il pagamento consolida lo stato legittimo; non serve più costruire interpretazioni sulla doppia conformità dell’art. 36 tradizionale.

    DOMANDA FINALE: PERCHE’ INSERIRE L’ART. 37, COMMA 5, NELLA PARTE DELLA FISCALIZZAZIONE?

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    • Anonimo says:

      Possibile spiegazione:
      Perché il comma 5 dell’art. 37 non disciplina solo la SCIA tardiva in senso “formale”.
      Disciplina una situazione in cui: l’intervento è stato eseguito senza SCIA; quindi era illegittimo al momento dell’esecuzione; la sanzione è condizione per la sua stabilizzazione.

      Dal punto di vista strutturale, questo è un meccanismo di fiscalizzazione dell’illecito.

      Perché il legislatore ha voluto unificare il sistema: titolo + sanatoria + fiscalizzazione = fonti dello stato legittimo?

      Il concetto di stato legittimo oggi include anche ipotesi in cui non ci sia piena “conformità originaria” con SCIA, art. 37, comma 5?

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    • Anonimo says:

      Cosa significa davvero “concorre”?
      Significa che lo stato legittimo oggi è:
      il risultato di un procedimento normativamente chiuso.
      Se l’ordinamento prevede che:
      – l’illecito si estingue con pagamento,
      – e non residua obbligo demolitorio,
      quell’assetto entra nello stato legittimo.
      Non perché la sanzione “crea” conformità,
      ma perché chiude definitivamente il potere repressivo.

      Rispondi
  2. Roberto Travaglini says:

    Ritengo che l’espressione “precluso in astratto e a priori” si riferisca all’ipotesi in cui l’intervento oggetto della SCIA non risulti “in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica vigente”, conformità che, invece, costituisce presupposto necessario per il legittimo impiego della SCIA.

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